F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 3,4 3/4 – APPELLI DEL SIG. CORIONI LUIGI E DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 10.000,00 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – E AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 17.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 3,4 3/4 - APPELLI DEL SIG. CORIONI LUIGI E DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 10.000,00 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. - IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S. - E AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 220 del 17.1.2002) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 220 del 17 gennaio 2002, su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., infliggeva a Corioni Luigi, Presidente del Brescia Calcio, nonché alla società di appartenenza, la sanzione dell’ammenda di 10.000,00 euro ciascuno, per avere il primo violato l’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 6 bis comma 1 C.G.S. previdente e l’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 in vigore, e la seconda per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per aver intrattenuto rapporti con esponenti di gruppi organizzati di tifosi.Avverso tale pronuncia proponevano rituale atto di appello sia il Presidente Corioni che la società di appartenenza, deducendo: - violazione e/o falsa applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva; - omessa e contraddittoria motivazione; - omessa ed erronea valutazione, nel merito, dei dati probatori. Chiedevano per l’effetto la riforma della decisione di primo grado. All’odierna riunione compariva il difensore dei deferiti il quale si riportava alle predette conclusioni. I gravami sono infondati e vanno pertanto disattesi. La motivazione della decisione del primo Giudice è corretta e viene condivisa dalla Commissione. I fatti addebitati risultano provati nella loro materialità e non corrisponde al vero che la Commissione di primo grado abbia ignorato in motivazione la situazione di forte tensione in cui si è venuto a trovare l’incolpato. Ne ha infatti tenuto conto ai fini della graduazione della sanzione commisurandola nella misura ritenuta congrua. Le sanzioni comminate appaiono eque ed adeguate alla natura degli addebiti. Al rigetto dei gravami consegue l’incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Corioni Luigi e dal Brescia Calcio di Brescia, li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it