F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 7 7 – APPELLI DEL F.C. HELLAS VERONA E DELL’ALLENATORE MALESANI ALBERTO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00, INFLITTE A CIASCUNO DEI RECLAMANTI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/HELLAS VERONA DEL 9.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 296 del 14.3.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 7 7 - APPELLI DEL F.C. HELLAS VERONA E DELL’ALLENATORE MALESANI ALBERTO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00, INFLITTE A CIASCUNO DEI RECLAMANTI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/HELLAS VERONA DEL 9.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 296 del 14.3.2002) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti con decisione pubblicata nel C.U. n. 296 del 14 marzo 2002, su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., infliggeva a Malesani Alberto, allenatore del F.C. Hellas Verona, nonché alla società di appartenenza, la sanzione dell’ammenda di 5000,00 euro ciascuno, per avere il primo, espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro e la seconda, per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio tesserato ( in violazione rispettivamente degli artt. 3, comma n. 1 e 2, C.G.S.). Avverso tale pronuncia proponevano rituale atto di appello sia l’allenatore che la società di appartenenza, deducendo: • contraddittoria motivazione della decisione; • insussistenza del carattere offensivo delle dichiarazioni; • eccessività delle sanzioni irrogate. Chiedevano per l’effetto la riforma della decisione di primo grado con il proscioglimento degli incolpati o in subordine la riduzione delle sanzioni “ai minimi termini”. All’odierna riunione i procedimenti venivano riuniti; compariva il solo Procuratore Federale il quale chiedeva la conferma dell’impugnata decisione. I gravami sono infondati e vanno pertanto disattesi. La motivazione della decisione del primo Giudice è corretta e viene condivisa dalla Commissione. I fatti addebitati risultano provati nella loro materialità e non v’è dubbio che alcune delle espressioni usate dal Malesani ( la squadra si è vista “scippare tre punti”, “chi alza la voce ha dei vantaggi”) abbiano travalicato il consentito diritto di critica in quanto hanno evidenziato una forma di denigrazione e si sono tradotte in una accusa di parzialità. Le sanzioni comminate appaiono eque ed adeguate alla natura degli addebiti. La presente motivazione è assorbente di ogni altra considerazione. Al rigetto dei gravami consegue l’incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F. respinge gli appelli come sopra proposti dal F.C. Hellas Verona e dall’allenatore Malesani Alberto ed ordina incamerarsi le tasse versate.
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