F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 9 9 – APPELLO DELLA CALCIATRICE MELERI LETIZIA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVlTA’, AI SENSI DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALL’U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D – Riunione del 13.12.2001 )

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 9 9 - APPELLO DELLA CALCIATRICE MELERI LETIZIA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVlTA’, AI SENSI DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALL’U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001 ) Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta svincolo proposta dalla calciatrice Meleri Letizia nei confronti dell’U.S. Briantea a norma dell’art.109 N.O.I.F., osservando che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell’opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F., I’opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta della calciatrice. Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato la documentazione occorrente all’opposizione per via di un disguido “commesso in buona fede”. Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso. AII’esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva “effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità previste, sia per quanto attiene all’invio della originaria opposizione alla controparte, sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica”. Poiché dunque l’inattività della calciatrice non poteva essere addebitata alla società, ma alla stessa calciatrice, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo. A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Meleri Letizia che eccepiva I’irritualità dell’opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all’attività agonistica. In accoglimento dell’appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo. L’appello proposto, che prende le mosse dall’erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all’art.33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito. In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art.109 delle N.O.l.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all’origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva, la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. 1 - A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F. la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”: dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l’invito a sottoporsi a visita medica non è l’invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso. 2 - In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte dell’U.S. Briantea di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività. 3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Meleri Letizia ha comunicato alla società di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica. Vero è che con detta comunicazione la Meleri Letizia non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che ha fatto sapere alla società di aver conseguito l’idoneità medica, di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) e di essere in grado di svolgere regolare attività agonistica. Anche da questo diverso punto di vista l’appello della Meleri Letizia merita di essere accolto, non rispondendo al vero l’affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività, e potendosi affermare che questa era ben in grado di essere impiegata in attività agonistica. 4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiareza che la mancata opposizione “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti». Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione; ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore. Nel caso che qui interessa non è contestabile che l’U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Meleri Letizia I’opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l’unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L’averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull’osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l’opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo. 5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all’ attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che I’U.S. Briantea ha inoltrato alla Meleri Letizia due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché all’atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talchè l’impossibilità di attribuire all’opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all’accoglimento anche per quest’altro verso dell’appello proposto. La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla calciatrice Meleri Letizia, annulla l’impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d’autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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