F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.S. NETINAAVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA NETINA/RARI NANTES DEL 17.2.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 18.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 2 2 - APPELLO DELL’A.S. NETINAAVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA NETINA/RARI NANTES DEL 17.2.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 18.4.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 28 febbraio 2002, infliggeva alla A.S. Netina l’ammenda di 77 euro, per inedebita presenza di propri sostenitori nello spazio antistante gli spogliatoi; al dirigente accompagnatore Fancello Gianfranco l’inibizione sino al 30.6.2003; a vari calciatori le squalifiche analiticamente riportate nel Com. Uff. di cui sopra. La decisione era confermata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso lo stesso Comitato, investito del gravame proposto dall’A.S. Netina. La società ha inoltrato appello a questa C.A.F., riproponendo, preliminarmente, questioni relative alla decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 18 aprile 2002 e oggetto di autonoma decisione della C.A.F., all’odierna udienza. Per il resto viene confutata l’attendibilità del referto arbitrale della gara in esame, sulla base delle dichiarazioni rese da Marescalco Corrado, custode dell’impianto sportivo, dove si sono svolti i fatti. A prescindere dal valore di fonte privilegiata che deve essere attribuita al referto arbitrale, va, osservato, per completezza, che le dichiarazioni del Marescalco, per loro genericità non sono tali da inficiarne l’attendibilità, con particolare riguardo agli specifici addebiti mossi alla società appellante e ai suoi tesserati e desumibili dalle decisioni di primo e secondo grado. Sul punto, negli stessi motivi di appello si ammette che i giocatori della Rari Nantes hanno posto in essere comportamenti non regolamentari “per la rabbia di essere stati malmenati da qualche giocatore della squadra locale”. Per quanto riguarda, poi, il riferimento a quanto affemato dai Vigili Urbani, è sufficiente osservare che gli stessi non hanno assistito direttamente all’episodio e sono stati informati dell’accaduto dal custode dell’impianto sportivo. La sanzione inflitta al Fancello Gianfranco è adeguata al suo comportamento gravemente scorretto e violento, consistito nella partecipazione alla rissa insorta tra calciatori e sostenitori delle due società, nonostante la sua qualifica di dirigente accompagnatore che gli avrebbe dovuto imporre un atteggiamento ben più responsabile e diretto a calmare gli animi e con l’aggravante costituita dall’uso, a fini violenti della “bandierina” del guardalinee. Per la quantificazione della sanzione inflitta a Fancello Gianfranco, nessun rilievo può avere la decisione presa dal Giudice Sportivo di 2° Grado circa la posizione dell’allenatore della Rari Nantes, Pinigada Mario, stante l’autonomia dei rapporti procedimentali, a prescindere dalla diversità delle posizioni di fatto. Resta da dire delle sanzioni inflitte ai calciatori della società. Anche in questo caso, le stesse sono state correttamente valutate dal Giudice Sportivo di 2° Grado e graduate secondo la gravità e la violenza dei comportamenti posti in essere dai predetti tesserati. Nei motivi di appello ci si limita a ritenerle “esagerate”, senza ulteriori specificazioni. L’art. 14 comma g) C.G.S. prevede la possibilità di squalifiche, a tempo determinato, anche per i tesserati. Le sanzioni inflitte alla A.S. Netina riguardo il risarcimento dei danni, subiti dall’autovettura dell’arbitro; di quelli relativi al “trafugamento” e “al danneggiamento” di due suoi telefoni cellulari, vanno anch’esse confermate, stante l’obbligo della società ospitante di mantenere l’ordine pubblico e di garantire la sicurezza di persone e cose, durante e al termine della gara che si svolge sul suo campo. La richiesta di dichiarare la responsabilità della società Rari Nantes per i danni provocati negli spogliatoi, e per il predetto “furto del telefonino” non può, infine, essere accolta stante la preclusiva decisione, sul punto, del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 4 aprile 2002 che rimane valida per quanto attiene le statuizioni riguardanti la predetta società. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Netina di Noto (Siracusa) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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