F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 11 11 – APPELLO DELL’A.C. NUOVA MELITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLESE/NUOVA MELITO DELL’1.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 11
11 - APPELLO DELL’A.C. NUOVA MELITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLESE/NUOVA MELITO DELL’1.5.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)
Con delibera pubblicata sul C.U. n 45 del 17 aprile 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C. Nuova Melito in merito all’impiego da parte della U.S. Villese di calciatore privo dell’autorizzazione prevista dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. nel corso della gara U.S. Villese / A.C. Nuova Melito del Campionato di Promozione, ne dichiarava l’inammissibilità. Rilevava la Commissione che la gara in relazione alla quale l’A.C. Nuova Melito aveva proposto reclamo, benché giocata la quart’ultima giornata del campionato, era la terz’ultima per la società, visto che aveva riposato in una delle rimanenti 3 giornate. E poiché la società non aveva osservato le norme sull’abbreviazione dei termini dichiarava il reclamo, come già rilevato, inammissibile. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Nuova Melito osservando che il comunicato sulla abbreviazione dei termini faceva riferimento alle ultime tre giornate del campionato senza richiamo alcuno all’eventuale riposo delle singole squadre e posto che la partita con la U.S. Villese era stata giocata la quart’ultima giornata chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione. Alla seduta del 6 giugno 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dall’erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria delle norme sull’abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002, merita accoglimento. L’abbreviazione dei termini è prevista per l’intuibile ragione che le procedure per l’esame dei reclami abbiano nelle ultime giornate di campionato un andamento più celere rispetto al normale per la necessità di certezza sulle posizioni di volta in volta in contestazione in un momento particolarmente delicato del campionato. Così stando le cose l’individuazione delle tre giomate dalla fine del campionato perché i termini siano abbreviati ha carattere meramente oggettivo e non può essere riferito alla specifica posizione di ciascuna squadra. Questa ragione, unita al dato letterale della mancanza di richiami all’eventuale riposo delle singole squadre, induce a ritenere meritevole di accoglimento l’appello proposto con gli effetti di cui al dispositivo. L’accoglimento dell’appello impone a norma dell’art. 29, comma 13, C.G.S. la restituzione alla società appellante della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.C. Nuova Melito di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), annulla I’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, ai sensi dell’art. 32 n. 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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