F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 12 12 – APPELLO DELL’A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/SAN FLORIANO DEL 12.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 49 del 15.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 12
12 - APPELLO DELL’A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/SAN FLORIANO DEL 12.5.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 49 del 15.5.2002)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 49 del 15 maggio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Giorgine Calcio 2000 in merito alla posizione del calciatore Adjei Augustine Kwame della U.S. S. Floriano nella gara del 19.5.2002, respingeva il reclamo convalidando il risultato conseguito sul campo. Rilevava la Commissione che dalla documentazione ufficiale il calciatore era risultato regolarmente tesserato per la U.S. S. Floriano e, quanto alla identificazione, che il direttore di gara si era attenuto alle prescrizioni di cui all’art. 71 delle N.O.I.F., avendo controllato la corrispondenza dei dati del documento con quelli trascritti nella distinta di gara. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Giorgione facendo rilevare la diversità dei dati anagrafici dell’Adjei in vari atti ufficiali della Federcalcio nonché, quanto alla identifcazione per la gara del 19.5.2002, che questa era avvenuta a mezzo del permesso di soggiorno, documento non previsto dall’art. 71 delle N.O.I.F.. Insisteva nel chiedere, pertanto, che la gara con l’U.S. S. Floriano venisse invalidata. Alla seduta del 6 giugno 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dalla presunta irregolarità della posizione del calciatore della U.S. S. Floriano Adjei Augustine Kwame e dall’erroneità nell’identificazione del calciatore in cui sarebbe incorso il direttore di gara, non merita accoglimento. A fronte dell’affermazione contenuta nella decisione della Commissione Disciplinare, secondo cui “il calciatore Adjei Augustine Kwama risulta regolarmente tesserato in favore dell’U.S. S. Floriano a far data dal 13/10/2001” la tesi prospettata dalla A.S. Giorgione, che richiama l’attenzione sulla presunta irregolarità dell’atleta, peraltro, con riferimento a gare diverse da quella all’origine del reclamo, non può essere condivisa. Non può esserlo anche perché la Commissione Disciplinare è giunta all’affermazione appena riportata sulla base della “documentazione ufficiale” ed all’esito dei “necessari accertamenti”, quelli che, eventualmente esperiti da questa Commissione, ad altro non condurrebbero se non al medesimo risultato. Venendo al secondo motivo d’appello, bisogna rilevare che il permesso di soggiorno non rientra in effetti fra i documenti previsti dall’art. 71 delle N.O.I.F. che fa riferimento, come esattamente ricordato dalla società appellante, ai documenti ufficiali rilasciati dalle Autorità competenti, alla fotografia autenticata ed alla tessera rilasciata dalla Lega di appartenenza, oltre che alla conoscenza personale. Con tutto ciò è fuor di discussione che alla partita del 19.5.2002 con l’A.S. Giorgione ha preso parte l’Adjei e che nel caso della sua identificazione si è verificata non più che una irregolarità. Per orientamento costante di questa Commissione, le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell’arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara, ad esclusione dei casi di identificazione errata o di identificazione non del tutto certa sulla identità di chi ha preso parte alla gara; casi che non ricorrono nel procedimento in esame non emergendo elemento alcuno (non fatto presente neppure dalla società appellante) che a giocare non sia stato l’Adjei, ma altro calciatore. L’appello va, dunque, respinto. Ne consegue che la tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Giorgine Calcio 2000 di Castelfranco Veneto (Treviso) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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