COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO S. NICOLA CALCIO – GARA S. NICOLA CALCIO / TEVEROLA 97 DELL’11/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO S. NICOLA CALCIO – GARA S. NICOLA CALCIO / TEVEROLA 97 DELL’11/3/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 87 del 15/03/2012, letto il reclamo ritualmente
preannunciato e proposto, letti gli atti ufficiali di gara e sentito l’arbitro per chiarimenti, nel merito
rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La reclamante si duole che l’arbitro
abbia commesso errore tecnico allorquando, dopo aver ammonito per la seconda volta i calciatori
Iavarone Gennaro e Martiniello Gennaro (entrambi della società Teverola 97) non avrebbe
provveduto alla conseguente adozione del provvedimento di espulsione nei loro confronti, e tale
situazione sarebbe stata confortata documentalmente, dal foglio di fine gara, che viene consegnato
dall’arbitro alle società. Orbene, letti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro a chiarimento, è emerso che il
direttore di gara al 20’ del primo tempo ha ammonito il calciatore Iavarone Gennaro della società
Teverola, inserito in distinta al n. 2, ed al 22’ del secondo tempo ha provveduto ad ammonire il
calciatore Martiniello Domenico, n. 6 della stessa società. Precisa altresì il direttore di gara di non
aver adottato alcun altro provvedimento disciplinare di ammonizione nei confronti degli innanzi
indicati calciatori. Vi è da aggiungere, altresì, che comunque il foglio di fine gara non costituisce atto
ufficiale di gara ma solo atto di verifica per le società. Per tali motivi, ritenuto non sussistenti le
condizioni configuranti il cosiddetto errore tecnico commesso dal direttore di gara,
DELIBERA
di rigettare il reclamo dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della medesima reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO S. NICOLA CALCIO – GARA S. NICOLA CALCIO / TEVEROLA 97 DELL’11/3/2012"