COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO FUTSAL OPLONTI – GARA CASORIA C/5 / FUTSAL OPLONTI DEL 24/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO FUTSAL OPLONTI – GARA CASORIA C/5 / FUTSAL OPLONTI DEL 24/3/2012
Il G.S.T., visto il reclamo, proposto, rileva preliminarmente che lo stesso è inammissibile perché non
è stato preceduto da rituale preannuncio, da formalizzare entro le ore ventiquattro del giorno
successivo alla gara di riferimento, vertendo in tema di presunta sostituzione di persona (e quindi di
irregolare svolgimento della gara). Questo G.S.T. invero, ritiene doveroso conformarsi, sul punto,
alle costanti, coerenti, univoche determinazioni della “storica” Commissione di Appello Federale,
allorquando era Organo di terza ed ultima istanza e, di conseguenza, costituente orientamento
giurisprudenziale. La richiamata omissione, ai sensi dell’art. 29, comma 6, lettera b), del Codice di
Giustizia Sportiva, preclude l’esame del gravame nel merito. In ordine poi a quanto esposto dalla
società ricorrente (la società reclamante si duole che la società ASD Casoria abbia fatto partecipare
alla gara in epigrafe, persona diversa, e precisamente il calciatore Cervo Antonio, in corso di
squalifica, rispetto a quella indicata al n. 9, Capparelli Vincenzo, e pertanto, ritenendo che tale
situazione influisse sul regolare svolgimento della gara chiedeva la punizione della stessa ai sensi
dell’art. 17 C.G.S. con la perdita della gara) questo G.S.T. ritiene di dover trasmettere gli atti del
presente procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. per i relativi accertamenti di sua
competenza, Per tali motivi,
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Futsal Oplonti, e di confermare
il risultato acquisito sul campo ASD Casoria – Futsal Oplonti: 3-3; di trasmettere gli atti alla
Procura federale della F.I.G.C. al fine degli accertamenti, di cui alla parte motiva; dispone,
altresì, addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima reclamante.
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