COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare C) Reclamo proposto dalla U.S.D. ALPIGNANO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 52 del 29/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara BRUINESE – ALPIGNANO disputata il 25/03/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionali – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare C) Reclamo proposto dalla U.S.D. ALPIGNANO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 52 del 29/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara BRUINESE – ALPIGNANO disputata il 25/03/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionali - Girone E Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 03/04/12, la U.S.D. ALPIGNANO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 52 del 29/03/12 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera riportata nel suo rapporto dal direttore della gara BRUINESE – ALPIGNANO, disputata il 25/03/12 nell’ambito del Girone E del Campionato Giovanissimi Regionali e chiede che venga adeguatamente ridotta la squalifica fino al 31/05/2012 inflitta al proprio allenatore ROTOLO Filippo. Nel suo circostanziato rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 23° del secondo tempo, allontanava dal campo per proteste l’allenatore dell’ALPIGNANO, ROTOLO Filippo, il quale, allontanandosi, lo insultava con termini irriguardosi. Uscito dal terreno di gioco, continuava ad impartire disposizioni tecniche ai propri giocatori e ad insultare l’arbitro per ogni decisione tecnica. Al termine della gara cercava di entrare nella zona antistante gli spogliatoi, ma veniva prontamente fermato dai dirigenti della squadra avversaria, verso i quali proferiva parole volgari e di minaccia. Tale comportamento minaccioso e reiterato provocava la chiamata ed il successivo intervento dei Carabinieri, che provvedevano a scortare l’arbitro consentendogli di uscire dall’impianto sportivo, ma anche in loro presenza il Sig. ROTOLO continuava ad urlare insulti nei suoi confronti. La società reclamante, a discolpa dell’operato del proprio allenatore, riferisce che lo stesso, con il proprio comportamento, ha sempre inteso chiedere spiegazioni all’arbitro per le sue decisioni senza mai trascendere. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione degli episodi effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Commissione disciplinare territoriale, ritenuto il comportamento dell’allenatore ROTOLO Filippo ingiustificato, amorale ed altamente diseducativo nei confronti di giocatori in età giovanile; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S.D. ALPIGNANO, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica fino al 31/05/2012 inflitta all’allenatore dell’U.S.D. ALPIGNANO, ROTOLO Filippo.
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