COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare D)Ricorso della Società PEDONA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 42 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 22.3.2012 in riferimento alla gara PEDONA – VIRTUS MONDOVI del 17.3.2012 valida per il Torneo Allievi Fascia B – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
D)Ricorso della Società PEDONA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul
comunicato ufficiale n. 42 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 22.3.2012 in riferimento
alla gara PEDONA – VIRTUS MONDOVI del 17.3.2012 valida per il Torneo Allievi Fascia B –
Girone A
Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
al giocatore TALLONE Lorenzo (sei giornate di squalifica).
Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione
la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.
L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta.
D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non
meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale.
Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e
proporzionata alla gravità del fatto contestato.
Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di
giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.
Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.
I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto.
Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso
di specie, non si può ridurre la sanzione inflitta a TALLONE Lorenzo in quanto la sua condotta
(sputo in faccia al portiere avversario nel corso di una discussione) è priva di qualsivoglia
giustificazione e ancor più grave nel caso di specie ove si pensi che al momento in cui è avvenuta,
la squadra del TALLONE (ovvero la ricorrente) conduceva per 10 a 1 sulla squadra avversaria
(semmai il portiere avrebbe dovuto essere consolato e non ulteriormente umiliato).
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di confermare la sanzione inflitta dal G.S. al giocatore
TALLONE Lorenzo.
Condanna la ricorrente al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata
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