COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. SAN SEVERO del 24 Marzo 2012. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LOMBARDI Raffaele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 29 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. SAN SEVERO del 24 Marzo 2012. (Reclamo della
U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore LOMBARDI Raffaele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
59 del 29 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
− Esaminati gli atti ufficiali;
− letto il reclamo a margine citato;
− esperite indagini;
− ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali
essendo risultato, il comportamento del calciatore LOMBARDI Raffaele, gravemente
antisportivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro ma non anche violento per cui più adeguata
si appalesa la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2012
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 30 settembre 2012 la squalifica inflitta al calciatore LOMBARDI Raffaele;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accogliemento del ricorso.
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