COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.C. REALI SITI STORNARELLA – POL. ATL. STORNARA del 18.02.2012 (Reclamo della POL. ATL STORNARA del 29.02.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Foggia n. 31 del 23.02.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.C. REALI SITI STORNARELLA – POL. ATL. STORNARA del 18.02.2012 (Reclamo della POL. ATL STORNARA del 29.02.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Foggia n. 31 del 23.02.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il Presidente p.t. Sig. Rotordam Giuseppe per la reclamante; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che il calciatore Monaco Giuseppe, a fine gara, si è scusato con l’arbitro per la propria condotta e che parimenti hanno fatto il dirigente accompagnatore ed il papà; considerato che il descritto comportamento può essere valutato ai soli fini della riduzione della sanzione inflitta in prime cure, ma non del suo integrale annullamento persistendo la gravità del gesto portato a compimento (volto ad attentare all’incolumità del direttore di gara); considerato che, dalla pubblicazione del C.U. n. 31/2012 ad oggi, il prefato calciatore, la cui Società ha giocato sino alla data del 01/04/2012, ha già scontato oltre un mese di squalifica; Tutto ciò innanzi rilevato e considerato, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Territoriale di Foggia, DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta al calciatore Monaco Giuseppe sino a tutto il 15 aprile 2012; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame. La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Cosimo Guaglianone, con la partecipazione del Rag. Giacomo Lattanzi e dell’Avv. Gioacchino Ghiro (componenti), e con la partecipazione del Sig. Giovanni Fiorentino (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 2 Aprile 2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:
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