COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. LEVANTE BARI – A.S.D. ORATORIO MODUGNO del 11.03.2012 (Reclamo della A.S.D. LEVANTE BARI del 19.03.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo a carico della Società istante e del dirigente Gabriele Iannone, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. N° 35 del 15.03.2012 dalla Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. LEVANTE BARI – A.S.D. ORATORIO MODUGNO del 11.03.2012 (Reclamo della A.S.D. LEVANTE BARI del 19.03.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo a carico della Società istante e del dirigente Gabriele Iannone, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. N° 35 del 15.03.2012 dalla Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; udito il rappresentante della ricorrente; considerato che l’istruttoria espletata ha confermato la ricostruzione dei fatti operata in prime cure; considerato, inoltre, che è congrua ed adeguata la sanzione dell’ammenda di € 100,00 comminata dalla Società reclamante dal Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che il capo della domanda relativo alla sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Gabriele Iannone è inammissibile ai termini dell’art. 45, comma 3, lettera b), C.G.S.; tutto ciò considerato e rilevato Comunicato Ufficiale n. 62 – pag. 18 di 19 DELIBERA Rigettarsi il reclamo proposto dall’A.S.D. LEVANTE BARI ed addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società su detta.
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