COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 185/A ASD Nuova Pol. Val di Mazara (TP) avverso squalifica fino al 08/03/2014 calciatore Gilante Manuel – Gara Campionato Allievi Provinciali Primavera – Val di Mazzara del 08/03/2012 – C.U. TP n° 45 del 15//03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 185/A ASD Nuova Pol. Val di Mazara (TP) avverso squalifica fino al 08/03/2014 calciatore Gilante Manuel – Gara Campionato Allievi Provinciali Primavera – Val di Mazzara del 08/03/2012 - C.U. TP n° 45 del 15//03/2012. La Società ASD Nuova Pol. Val di Mazara (TP), in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe. In particolare la reclamante, chiede l ‘annullamento della squalifica per il calciatore Gilante Manuel il quale veniva colpito da provvedimento di squalifica perché capitano della squadra, secondo quanto previsto dall’art.3 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva, a seguito di intemperanze da parte dei calciatori della società ASD Nuova Pol. Val di Mazara nei confronti dell’arbitro che nello stesso frangente veniva colpito con violenza da uno degli atleti non identificato. Sostiene la società appellante che il Gilante è completamente estraneo ai fatti e indica come responsabile dell’atto violento il calciatore Coronetta Giovanni. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, sentito il calciatore Coronetta Giovanni all’udienza dibattimentale del 10/04/2012 che si è assunta tutta la responsabilità dei fatti addebitati. Ritenuto che i fatti censurati sono gravi ma si ritiene che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo può essere rideterminata come in dispositivo trattandosi di un atto di violenza verificatosi durante una generale protesta di tutti i calciatori della società appellante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame squalifica fino all’ 8 settembre 2013 il calciatore Coronetta Giovanni identificato come autore del gesto violento nei confronti del direttore di gara. Per l’effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo non versata
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