COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 198/A U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e ammenda di € 500,00 – Gara Promozione, Agira Nissoria / Enzo Grasso del 11/03/2012 – C.U. N° 407 del 29/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 198/A U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e ammenda di € 500,00 - Gara Promozione, Agira Nissoria / Enzo Grasso del 11/03/2012 – C.U. N° 407 del 29/03/2012. Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società U.S.D. Agira Nissoria, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, qui in sintesi negando che si sia trattato di invasione di campo e ritenendo comunque eccessive e penalizzanti le sanzioni irrogate. L'appellante fa riserva di produrre relazioni di servizio e annotazioni dei Carabinieri intervenuti, tuttavia non allegate e, nel contempo, chiede che sia valutata la possibilità di assumere taluni testimoni indicati tra i tutori dell'ordine intervenuti. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che niente è stato nelle more prodotto dalla Società appellante e che vanno rigettate le richieste di prove testimoniali non ammesse nel procedimento disciplinare in quanto si svolge sulla scorta dei soli atti ufficiali, osserva quanto segue. Secondo quanto riferito dal direttore di gara i fatti non si sono svolti secondo la ricostruzione offerta dalla società appellante. Dalla lettura dell'allegato al referto di gara si evince di contro piuttosto chiaramente che a seguito dell'assunzione di un provvedimento disciplinare il calciatore Carucci della società Enzo Grasso veniva aggredito da alcuni calciatori e tesserati della società Agira Nissoria. Nonostante il tentativo da parte di alcuni calciatori della squadra ospite di placare gli animi, altri calciatori e tesserati della società di casa, tutti ben individuati e segnalati in referto, si rendevano protagonisti di nuovi atti di violenza contro gli avversari, uno solo dei quali è stato visto reagire dall'arbitro. Nel contempo circa venti sostenitori della squadra di casa entravano nel terreno di gioco, mentre il calciatore della Agira Nissoria Scardilli Vincenzo rivolgeva le sue attenzioni verso il direttore di gara, assumendo ben deprecabile contegno. Appare pertanto condivisibile l'affermazione resa dal direttore di gara circa l'impossibilità di proseguire la gara, sia per il grave pericolo incombente e sia perché l'adozione dei dovuti provvedimenti disciplinari avrebbe reso in numero insufficiente i calciatori della squadra di casa, agli effetti di regolamento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
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