COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 203/A ASD DACCA 2000 ACI S.ANTONIO, avverso reiezione reclamo da parte del G.S. avverso ripetizione gara Dacca 2000 Aci Sant’Antonio – Città di Maletto del 03/03/2012 – C.U. n° 395 del 29/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 203/A ASD DACCA 2000 ACI S.ANTONIO, avverso reiezione reclamo da parte del G.S. avverso ripetizione gara Dacca 2000 Aci Sant’Antonio – Città di Maletto del 03/03/2012 - C.U. n° 395 del 29/03/2012. Con reclamo tempestivamente proposto a questa Commissione Disciplinare l’ASD Dacca 2000 Aci Sant’Antonio ha impugnato la decisione in oggetto. In particolare la reclamante rileva che l‘arbitro ha commesso un errore tecnico quando ha invitato la società istante a modificare la distinta disponendo che il nominativo del calciatore Arcidiacono Antonio, indicato quale calciatore di riserva con il n.12, venisse depennato perché privo del relativo documento di identità. La Città di Maletto nei termini non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 3 del regolamento i calciatori di riserva ritardatari, purchè già iscritti nell’ elenco di gara prima dell’inizio della stessa, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa loro identificazione da parte dell’arbitro. Sempre a mente del suddetto art.3 del regolamento il calciatore non inserito nella distinta va considerato a tutti gli effetti un estraneo. Quindi nel momento in cui l’arbitro, per sua stessa ammissione, ha impedito l’inserimento del calciatore in questione nella distinta di gara si è consumato l’errore tecnico. L’arbitro di quanto accaduto non ne ha fatto alcun cenno nel proprio referto limitandosi, in maniera assolutamente omissiva, a riferire che la reclamante si era rifiutata di controfirmare il rapportino di fine gara in quanto “non riteneva giuste alcune sue decisioni”. A nulla rileva quanto da lui asserito nel successivo supplemento inviato su specifica richiesta del giudice sportivo con cui tende, peraltro, a trasferire la responsabilità dell’errore tecnico in capo alla reclamante. In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento disponendosi la ripetizione della gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto reclamo dispone la ripetizione, per errore tecnico dell’arbitro, della gara Dacca 2000 Aci S. Antonio – Città di Maletto del 3.3.2012 valevole per il campionato di 1° Categoria Girone E. Dispone non addebitarsi l’importo quale tassa reclamo non versata.
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