COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°205 /A G.S. DON ORIONE (PA), avverso squalifica fino al 31.12.2012 calciatore Martino Antonino – Gara Campionato 2° Cat. Gir. A Nuova Sancis – Don Orione del 24/03/2012 – C.U. n° 407 del 29/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°205 /A G.S. DON ORIONE (PA), avverso squalifica fino al 31.12.2012 calciatore Martino Antonino – Gara Campionato 2° Cat. Gir. A Nuova Sancis – Don Orione del 24/03/2012 - C.U. n° 407 del 29/03/2012. Con reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a.r. del 4 aprile 2012 il G.S. Don Orione ha impugnato la decisione in oggetto. La Commissione Disciplinare preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo in questione è inammissibile in quanto proposto oltre i termini procedurali. Infatti con delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n. 110 del 6 febbraio 2012 è stata disposta l’abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate di gara dei Campionati Regionali, Provinciali Distrettuali della LND e dei campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011 – 2012.In particolare con detta delibera si è stabilito che gli eventuali reclami, per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti alla Commissione Disciplinare territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa ed alle relative motivazioni. In virtù di quanto sopra, pertanto il reclamo doveva pervenire presso questo Comitato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 aprile 2012. Né è conducente quanto affermato dalla reclamante che l’abbreviazione dei termini si applica solo ai reclami in ordine allo svolgimento delle gare in quanto ciò non si evince dalla norma stessa ma tale interpretazione, in ogni caso, sarebbe, comunque, contraria allo spirito della stessa norma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.
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