COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 207/A ASDP EUROPA MONTELEPRE (PA), avverso squalifica fino al 31.05.2012 allenatore sig. Gaglio Gioacchino, squalifica fino al 15/5/2012 assistente arbitro sig. Gaio Giuseppe squalifica per sette gare calciatore Toia Fulvio, squalifica fino al 31/12/2012 calciatore Tocco Giuseppe squalifica per quattro gare calciatore Palazzolo Damiano – Gara Campionato 2° Cat. Gir. A Paceco 1976 – Euro Montelepre del 31/03/2012 – C.U. n° 419 del 05/04/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 207/A ASDP EUROPA MONTELEPRE (PA), avverso squalifica fino al 31.05.2012 allenatore sig. Gaglio Gioacchino, squalifica fino al 15/5/2012 assistente arbitro sig. Gaio Giuseppe squalifica per sette gare calciatore Toia Fulvio, squalifica fino al 31/12/2012 calciatore Tocco Giuseppe squalifica per quattro gare calciatore Palazzolo Damiano – Gara Campionato 2° Cat. Gir. A Paceco 1976 – Euro Montelepre del 31/03/2012 - C.U. n° 419 del 05/04/2012. Con reclamo depositato presso questo Comitato in data 6 aprile 2012 l’ASDP Euro Montelepre ha impugnato la decisione in oggetto. La Commissione Disciplinare preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 6 CGS, è inammissibile per quanto riguarda le squalifiche dell’allenatore e dell’assistente arbitro in quanto privo di ogni e qualsiasi motivazione sul punto. Nel merito si rileva che dal rapporto dell’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, si evince che il calciatore Toia Fulvio, che rivestiva la qualifica di capitano, al 45’ del 2’ t. veniva espulso perchè manifestava un comportamento aggressivo nei confronti del direttore di gara e nel contempo gli si rivolgeva con frasi offensive, ed una volta divincolatosi dai propri compagni, che lo trattenevano, lo sospingeva poggiando la propria fronte a quella dell’arbitro. Subito dopo e più precisamente al 46’ del 2’ t., dopo che la Euro Montelepre era rimasta in inferiorità numerica a seguito di alcuni presunti infortuni che avevano determinato l’uscita dal campo di alcuni suoi calciatori con conseguente fine dell’incontro, il calciatore Palazzolo Damiano, nel lasciare il terreno di gioco, rivolgeva frasi offensive nei confronti dell’arbitro mentre, contestualmente, il n.7 Tocco Giuseppe lanciava il pallone nei confronti di quest’ultimo colpendolo all’addome accompagnando tale gesto con delle frasi ingiuriose. Da quanto sopra si rileva che il reclamo in questione è infondato risultando le decisioni assunte dal giudice di primo grado congrue in relazione ai fatti contestati ai singoli tesserati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto in relazione alle squalifiche dei sig.ri Gaglio Gioacchino e Gaio Giuseppe rigetta nel resto perché infondato. Dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.
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