COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 429 del 11.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/ 4/2012 FLORENZIA CALCIO – PER SCICLI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 429 del 11.04.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/ 4/2012 FLORENZIA CALCIO - PER SCICLI
N.D.; Reclamo Florenzia Calcio.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Florenzia Calcio
chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto,
non disputata a seguito dell'aggressione subita dall'arbitro
prima dell'inizio della gara stessa; sostiene, la reclamante,
l'assoluta propria estraneità all'accaduto, stante la disputa in
corso di altra gara, con impossibilità di risalire allo sconosciuto
autore dell'aggressione; rinvia ogni responsabilità al mancato
controllo delle persone presenti alla Società Floridia, in quanto
Società ospitante dell'altra gara in corso di svolgimento;
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede
privilegiata, dagli stessi si rileva che, prima dell'inizio della
gara, uno sconosciuto chiedeva all'arbitro di potergli parlare in
privato all'interno dello spogliatoio; al diniego da parte del
direttore di gara, il predetto prima lo strattonava, poi assumeva
contegno offensivo e minaccioso, lo colpiva con due schiaffi e
lo spingeva al muro bloccandolo con una mano sul collo,
procurando fortissimo dolore e senso di vomito; successivamente,
dopo essersi in un primo momento liberato, l'arbitro subiva un
ulteriore atto di violenza venendo colpito con un pugno al volto;
A tal punto l'arbitro, dopo avere chiamato le Forze dell'Ordine,
decideva di non fare disputare la gara e raggiungeva la locale
Caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia; qui veniva
informato che l'aggressore, poi identificato in quella sede, andava
individuato quale padre di un calciatore della Società Florenzia
Calcio; successivamente l'arbitro si recava presso un Presidio
Ospedaliero dove l'esame clinico evidenziava una escoriazione
alla regione cervicale, tumefazione ed edema, una ferita lacero
contusa alla mano sinistra ed una escoriazione al gomito destro,
con una prognosi di cinque giorni s.c.;
Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla mancata disputa
della gara;
Sancita la responsabilità delle Società Florenzia Calcio alla quale
va addebitata, in via esclusiva, la mancata disputa della gara per
effetto di quanto ascrivibile alla persona ad essa riconducibile;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Florenzia Calcio,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Florenzia Calcio la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 300,00.