COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 429 del 11.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/ 4/2012 FLORENZIA CALCIO – PER SCICLI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 429 del 11.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/ 4/2012 FLORENZIA CALCIO - PER SCICLI N.D.; Reclamo Florenzia Calcio. Con reclamo ritualmente proposto la Società Florenzia Calcio chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto, non disputata a seguito dell'aggressione subita dall'arbitro prima dell'inizio della gara stessa; sostiene, la reclamante, l'assoluta propria estraneità all'accaduto, stante la disputa in corso di altra gara, con impossibilità di risalire allo sconosciuto autore dell'aggressione; rinvia ogni responsabilità al mancato controllo delle persone presenti alla Società Floridia, in quanto Società ospitante dell'altra gara in corso di svolgimento; Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che, prima dell'inizio della gara, uno sconosciuto chiedeva all'arbitro di potergli parlare in privato all'interno dello spogliatoio; al diniego da parte del direttore di gara, il predetto prima lo strattonava, poi assumeva contegno offensivo e minaccioso, lo colpiva con due schiaffi e lo spingeva al muro bloccandolo con una mano sul collo, procurando fortissimo dolore e senso di vomito; successivamente, dopo essersi in un primo momento liberato, l'arbitro subiva un ulteriore atto di violenza venendo colpito con un pugno al volto; A tal punto l'arbitro, dopo avere chiamato le Forze dell'Ordine, decideva di non fare disputare la gara e raggiungeva la locale Caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia; qui veniva informato che l'aggressore, poi identificato in quella sede, andava individuato quale padre di un calciatore della Società Florenzia Calcio; successivamente l'arbitro si recava presso un Presidio Ospedaliero dove l'esame clinico evidenziava una escoriazione alla regione cervicale, tumefazione ed edema, una ferita lacero contusa alla mano sinistra ed una escoriazione al gomito destro, con una prognosi di cinque giorni s.c.; Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla mancata disputa della gara; Sancita la responsabilità delle Società Florenzia Calcio alla quale va addebitata, in via esclusiva, la mancata disputa della gara per effetto di quanto ascrivibile alla persona ad essa riconducibile; Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Florenzia Calcio, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Florenzia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 300,00.
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