COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 130 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dalla Pol. Real Cerretese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Marchi Mauro fino al 30.04.2012. C.U. N° 51 del 15.03.2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 130 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dalla Pol. Real Cerretese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Marchi Mauro fino al 30.04.2012. C.U. N° 51 del 15.03.2012. Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava l’allenatore Marchi Mauro in quanto “allontanato per proteste, uscendo offendeva un A.A.”. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società, evidenziando un’asserita sproporzione fra sanzione e quanto effettivamente accaduto. Afferma come nessuna offesa sia stata proferita, ma una semplice civile protesta, di cui indica il tenore e le parole. Precisa come probabilmente possa esserci stato un equivoco al momento dell’uscita dal campo dell’allenatore espulso, il quale avrebbe proseguito a dare indicazioni tattiche ai calciatori, senza offendere alcuno. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione e di audizione personale. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, l’A.A. conferma le offese, indicando con puntualità le ragioni per cui ha senz’altro udito bene quanto veniva proferito. All’odierna udienza il rappresentante della società insiste per l’accoglimento del reclamo e per la riduzione della sanzione. Il reclamo non merita accolgimento. Tanto il primo rapporto, quanto il supplemento, evidenziano chiaramente quanto accaduto. In particolare il supplemento di rapporto descrive bene la dinamica e i motivi per cui l’A.A. ha potuto udire le offese. In relazione all’entità della sanzione, questa appare esattamente in linea e conforme con i consolidati precedenti in materia. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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