COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 139 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.D. Tegoleto Avverso Squalifica Al Calciatore Gattobigio Michele Fino Al 2252012 (C.U. N° 52 Del 2232012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
139 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.D. Tegoleto Avverso Squalifica Al Calciatore Gattobigio Michele Fino Al 2252012 (C.U. N° 52 Del 2232012)
Propone rituale reclamo l’U.S.D. Tegoleto avverso la sanzione in epigrafe comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica strappava dalla mano del D.G. il cartellino rosso salvo poi renderlo dopo alcuni secondi”.
La reclamante con breve e garbato reclamo, non contesta l’episodio, valuta il gesto del proprio calciatore non violento nè irrisorio, solo “stupido, istintivo ed infantile”., si appella quindi alla clemenza della C.D. chiedendo una riduzione, ritenendo per le considerazioni svolte, eccessiva la sanzione.
La C.D. esaminati gli atti, ritenuto inutile acquisire il supplemento di rapporto, stante l’ammissione del fatto, decide di respingere il reclamo.
La C.D. concorda con la reclamante come il gesto del calciatore sia riconducibile a istintività non essendo connotato, nel contesto e con la quasi immediata restituzione del cartellino al D.G., da violenza.
Deve però affermarsi come l’azione sia grave, poichè l’aver strappato dalle mani dell’arbitro il cartellino, lede il simbolo stesso dell’autorità del medesimo D.G. ed ha se non caratteristiche violente, quantomeno caratteristiche altamente irriguardose.
Le medesime considerazione sembrano aver indotto il primo giudice ad irrogare una sanzione di mesi due che, se l’azione del Gattobigio fosse stata connotata da violenza, sarebbe stata di tutt’altra consistenza.
La C.D. ritiene quindi che la sanzione applicata sia congrua e ben commisurata ai fatti.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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