F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 10 10 – APPELLO DELLA S.S. SAVOIA BERNATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE DIVERSE DEL CALCIATORE SALA MORIS IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 10 10 - APPELLO DELLA S.S. SAVOIA BERNATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE DIVERSE DEL CALCIATORE SALA MORIS IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 46 del 22.6.2000) A seguito di deferimento disposto ex art. 37 C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, la competente Commissione Disciplinare - con delibera pubblicata nel C.U. n. 46 del 22 giugno 2000 - avendo accertato che il calciatore Sala Moris (il cui tesseramento in favore della S.S. Savoia Bernate Calcio, sotto il nome di Morris Sala, era stato annullato dal Comitato Regionale in quanto si trattava di calciatore già tesserato per altra società) aveva partecipato a gare di campionato nelle file della S.S. Savoia Bernate Calcio, squalificava il Sala fino al 30.9.2000, inibiva fino a tale data il Presidente della società, Alberto Querci, e infliggeva alla medesima, oltre a due ammende, la penalizzazione di cinque punti in classifica (uno per ogni gara pareggiata) da scontare sulla classifica della stagione sportiva 1999/2000. Avverso quest’ultima sanzione si rivolgeva a questa Commissione d’Appello la S.S. Savoia Bernate Calcio, sostenendo di avere interpellato il competente Ufficio Tesseramento prima di acquisire il calciatore in questione, ottenendone favorevole risposta circa il suo “status” di libero; sosteneva la propria buona fede circa l’errore del nominativo e sottolineava l’anomalo ritardo col quale (essendo nota la situazione sin dal novembre 1999) si era provveduto al deferimento, avvenuto solo nel maggio 2000. Chiedeva, pertanto, che le fosse inflitta una sanzione diversa dalla penalizzazione. L’appello è infondato. A parte il ritardo del deferimento - aspetto che non rientra nelle competenze della C.A.F. - va rilevato che il Sala venne tesserato nonostante un preesistente vincolo, proprio in conseguenza delle errate generalità fornite dalla società oggi appellante; con la conseguenza ulteriore che - sia ciò avvenuto in buona o in cattiva fede - l’accertata irregolarità del tesseramento del Sala e, quindi, della sua partecipazione a cinque gare di campionato, non poteva che essere sanzionata (fermo restando il risultato acquisito sul campo, in relazione ai tempi del deferimento e dell’intervento disciplinare) con una penalizzazione sulla classifica del campionato di competenza. L’appello deve dunque essere respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Savoia Bernate Calcio di Casnate con Bernate (Como) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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