F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 09/08/2000 n. 1 1 – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. CAIRESE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CARLIN’S BOYS/CAIRESE DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 4 – Riunione del 27.7.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 09/08/2000 n. 1
1 - RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. CAIRESE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CARLIN’S BOYS/CAIRESE DEL 16.4.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 4 - Riunione del 27.7.2000)
Con atto del 9.6.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria l’U.S. Cairese, perché rispondesse di violazione dell’art. 6 comma 5 C.G.S., per responsabilità presunta nell’illecito sportivo commesso da persona non tesserata, che aveva fatto offerta di denaro a due calciatori dell’A.S. Carlin’s Boys, al fine di alterare l’esito della gara Calin’s Boys/Cairese del 16.4.2000. La Commissione Disciplinare - con delibera pubblicata nel C.U. n. 4 del 27 luglio 2000 - proscioglieva la società deferita. Osservava, infatti, il primo giudice, che la prova della commissione di un illecito era raggiunta, avendo i due tesserati confermato la circostanza (peraltro non negata dall’autore dell’iniziativa) del loro avvicinamento e della offerta generica di una somma di denaro, al fine di procurare la vittoria della gara in favore della Cairese. E tuttavia, restavano fondati e seri dubbi sul collegamento tra tale condotta illecita intrapresa e detta società, visto che ai due calciatori (contrariamente a quanto dichiarato dal presidente del Carlin’s Boys) non era stato fatto il nome di un dirigente della Cairese come ispiratore dell’avvicinamento; e che la denuncia da parte del Carlin’s Boys era sospettamene avvenuta a fine gara, prestandosi quindi ad apparire come una rivalsa per gli accertati cattivi rapporti tra le due squadre. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione il Procuratore Federale, sostenendo che, una volta affermata la sussistenza dell’illecito - come avvenuto da parte della delibera impugnata -, il collegamento con la Cairese derivava dall’offerta di denaro, che ne determinava la responsabilità presunta. La società deferita, del resto, non aveva offerto alcuna prova liberatoria, che ne dimostrasse l’estraneità all’illecito commesso nel suo interesse. Presentava tempestiva memoria scritta l’U.S. Cairese, eccependo la genericità del capo d’incolpazione e la inutilizzabilità del testimoniale richiesto in prime cure dal Procuratore Federale, che non aveva capitolato i fatti probandi, in violazione dell’art. 30 comma 5 C.G.S.. Rileva, preliminarmente, la C.A.F., che la prima eccezione è manifestamente infondata, in quanto il capo d’imputazione riporta una chiara descrizione del fatto addebitato; a nulla rileva la mancata indicazione del luogo ove l’illecito si consumò, bastando ad individuare gli estremi di fatto tutte le altre indicazioni (la gara, la data di svolgimento, i calciatori avvicinati); mentre, quanto alla individuazione del soggetto attivo con le sole iniziali (cautela giustificata dalla sua qualità di non tesserato), è sufficiente rilevare che tutti i soggetti in qualche modo coinvolti sapevano benissimo di chi si trattava, essendo emerse le complete generalità nel corso degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. Quanto alla seconda eccezione, mentre non può convenirsi con la tesi sviluppata da Procuratore Federale - secondo il quale il suo Ufficio non sarebbe tecnicamente “parte” nel giudizio (coll’obbligo, quindi, di rispettare il dettato della norma sopra richiamata), ma solo contraddittore” - dal momento che tale figura non è codificata e, comunque, indica chiaramente l’assunzione di un ruolo non giudicante e quindi parziale, deve rilevarsi che, in primo grado, il rappresentante della Procura Federale rinunciò all’esame del testimoniale; e che su tale rinuncia (la quale comportava la decisione del caso sulla base degli atti raccolti dall’Ufficio Indagini) non vi fu alcuna opposizione. E quindi la questione è del tutto irrilevante in questa sede. Ciò premesso, ritiene la C.A.F. che l’appello sia infondato. Sia nella formulazione dell’incolpazione, sia nell’impostazione del suo appello, l’Ufficio di Procura Federale ha evocato la responsabilità presunta dell’U.S. Cairese, basandosi unicamente sulla qualità di non tesserato del soggetto attivo nell’illecito e trascurando talune emergenze istruttorie, che avrebbero potuto orientare l’accusa nella direzione della responsabilità diretta. Dovendo, quindi, valutare se l’U.S. Cairese sia sicuramente – e quindi al di là di qualunque fondato dubbio - collegata sul piano della consapevolezza, se non addirittura del mandato illecito, all’alterazione del risultato della gara in esame, pare alla C.A.F. che la sola offerta di una somma di denaro, peraltro neppure in alcun modo quantificata, non sia idonea a superare le perplessità che la figura del soggetto attivo suscita: in due dichiarazioni scritte, costui ha dato diverse spiegazioni della propria condotta (sempre escludendo ogni partecipazione della società deferita), nessuna delle due pienamente credibile (non quella dell’intendimento di riconciliare le due società, parendo chiaro che il modo prescelto era il peggiore; non quella, sia pure più plausibile, di un proprio interesse economico nella “combine” invero difficilmente realizzabile) e quindi restando il dubbio - serio e fondato - che il non tesserato abbia agito tanto per una finalità non direttamente propria della società incolpata quanto nella inconsapevolezza della stessa. Situazione che, già propostasi alla Commissione Disciplinare, è restata immutata in questa sede, non può che comportare il rigetto dell’appello proposto dal Procuratore Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 09/08/2000 n. 1 1 – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. CAIRESE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CARLIN’S BOYS/CAIRESE DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 4 – Riunione del 27.7.2000)"