F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 6 6 – APPELLO DEL SIG. BELLETTATO FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 2 E 2 COMMA 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 21.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 6 6 - APPELLO DEL SIG. BELLETTATO FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 2 E 2 COMMA 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 55 del 21.6.2000) Il Sig. Bellettato Flavio si è rivolto alla C.A.F., quale dirigente dell’Abano Calcio, in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 55 del 21 giugno 2000, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della inibizione fino al 30.6.2001, in seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale medesimo. Al Bellettato sono state contestate nell’atto di deferimento due distinte violazioni: a) dell’art. 2 comma 6 C.G.S. per aver comunicato con ritardo di oltre un anno i termini dell’illecito sportivo perpetrato dal suo ex-presidente del Calcio Monselice, Giacobini Pietro Antonio e dal presidente della S.P. Nova Gens, Spiandore Nereo; b) dell’art. 1 comma 2 C.G.S., perché, essendo stato citato dalla Commissione Disciplinare, non si è presentato al giudizio del 13.5.2000. Non v’è dubbio che entrambe le violazioni sussistano; va peraltro tenuto in considerazione il fatto che il Bellettato si è autodenunciato e che le sue dichiarazioni hanno permesso di arrivare alla condanna delle persone denunciate per illecito sportivo. Ritiene pertanto il Collegio di poter ridurre l’inibizione inflittagli fino al 31.12.2000. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Sig. Bellettato Flavio, riduce al 31.12.2000 la sanzione dell’inibizione già inflittagli dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.
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