F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 9 9 – APPELLO DELLA C.A.S.C. ITALCALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL SIG. SCHINA GIANCARLO E DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 106 del 28.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 9 9 - APPELLO DELLA C.A.S.C. ITALCALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL SIG. SCHINA GIANCARLO E DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 106 del 28.6.2000) A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n. 106 del 28 giugno 2000, comminava al Schina Giancarlo, allenatore della Società C.A.S.C. Italcalcio la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e alla Società C.A.S.C. Italcalcio, oltre alla penalizzazione di 12 punti in classifica, l’ammenda di lire 1.500.000, per violazione dell’art. 6 comma 2 C.G.S.. Avverso questa decisione propone appello la Società C.A.S.C. Italcalcio. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, nell’ambito della disciplina sportiva della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, non sono impugnabili le squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi e le sanzioni pecuniarie. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dalla C.A.S.C. Italcalcio di Roma ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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