F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/2000 n. 3 3 – APPELLI DELLA S.S. CARASCO OLD STARS E DEI SIGG.RI NUCERA ANTONIO E CEDA ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG.RI NUCERA ANTONIO E CEDA ALESSANDRO E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 10 del 28.9.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/2000 n. 3
3 - APPELLI DELLA S.S. CARASCO OLD STARS E DEI SIGG.RI NUCERA ANTONIO E CEDA ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG.RI NUCERA ANTONIO E CEDA ALESSANDRO E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 10 del 28.9.2000)
Il Procuratore Federale, in data 11.4.2000, disponeva il deferimento, davanti alla competente Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. della S.S. Carasco Old Stars e dei Signori Statizzi Aldo, Nucera Antonio, Iaffaldano Giuseppe e Ceda Alessandro. La competente Commissione Disciplinare adita, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 10 del 28 settembre 2000, infliggeva, tra l’altro, le seguenti sanzioni: Nucera Antonio, inibizione per anni uno; Ceda Alessandro, inibizione per anni uno; S.S. Carasco Old Stars, ammenda di L. 2.000.000. Ricorrono ora a questa Commissione d’Appello Federale la S.S. Carasco Old Stars ed i Signori Nucera Antonio e Ceda Alessandro avverso tale decisione della Commissione Disciplinare. L’impugnazione in esame è inammissibile. Infatti, l’art. 23 C.G.S., che disciplina i “reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, al numero 1 prevede che “sono legittimati a proporre relcamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Nel caso in esame il reclamo della S.S. Carasco Old Stars, pur se redatto su carta intestata della società, non risulta sottoscritto da persona legittimata ad agire per la stessa. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, inoltre, per i Signori Nucera e Ceda, ai sensi dell’art. 35 comma 4, lett. d), C.G.S., per il quale è ammesso reclamo alla Commissione d’Appello Federale per giudizi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, quando riguardino squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. L’inibizione inflitta dalla Commissione Disciplinare ai predetti reclamanti non supera i dodici mesi. L’inammissibilità dei gravami inibisce a questa Commissione l’esame delle censure di merito. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibili gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Carasco Old Stars di Carasco (Genova) e dai Sigg.ri Nucera Antonio e Ceda Alessandro, rispettivamente ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S., per causa di legittimazione, e dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. Ordina l’incameramento della relativa tassa.
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