F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 4 4 – APPELLO DEL G.S. SOLTERI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE SAAD FARID (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 50 dell’1.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 4 4 - APPELLO DEL G.S. SOLTERI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE SAAD FARID (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 50 dell’1.6.2000) Il G.S. Solteri ha adito questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 1° giugno 2000, con la quale, in accoglimento del suo reclamo, veniva tra l’altro ridotta al 10.5.2001 la sanzione della squalifica, fino al 10.5.2002, inflitta dal competente Giudice Sportivo al calciatore Saad Farid per atto di violenza nei confronti di un avversario (C.U. n. 47 dell’11 maggio 2000). Chiede la società un’ulteriore riduzione della sanzione nonché “la sua conversione in squalifica in giornate di gara nella stessa misura di quelle comminate al giocatore avversario...”, trattandosi di fallo di reazione. L’appello è inammissibile. Invero, ai sensi dell’art. 35 n. 4 d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente per la disciplina sportiva nell’attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti ed in quella del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è ammessa l’impugnazione davanti a questa C.A.F. delle decisioni delle Commissioni Disciplinari che riguardino squalifiche di tesserati soltanto qualora siano di entità superiore ai dodici mesi, mentre nella specie il provvedimento sanzionatorio è inferiore a detto limite, il che lo rende insuscettibile di impugnativa in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal G.S. Solteri di Trento e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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