F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 4 4 – APPELLO DELLA POL. PADULE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE DIVERSE DISPUTATE DALL’U.S. PIEVESE, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE PELLICCIONE DANIELE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 50 dell’8.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 4 4 - APPELLO DELLA POL. PADULE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE DIVERSE DISPUTATE DALL’U.S. PIEVESE, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE PELLICCIONE DANIELE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 50 dell’8.6.2000) La Polisportiva Padule, società che si era classificata al terzultimo posto al Campionato di 1ª Categoria, Girone “A”, organizzato dal Comitato Regionale Umbria per la stagione sportiva 1999/2000 e terminato il 14.5.2000, con atto del 19.5.2000, adiva la competente Commissione Disciplinare denunciando che la Società Pievese, militante nello stesso campionato, aveva fatto partecipare in posizione irregolare il calciatore Pelliccione Daniele in tutte le gare disputate dal 15.11.1999 (“circa”) al 23.1.2000. Il predetto calciatore, deduceva la Polisportiva Padule, tesserato per la Società Avis Montepulciano e da questa ceduto in prestito alla Società Cetona, aveva giocato nel suddetto periodo per la Società Pievese. Le gare alle quali aveva partecipato detto calciatore erano: Pievese/Valfabbrica del 21.11.1999, Porto/Pievese del 28.11.1999, Pievese/Ponte Pattoli del 5.12.1999, Pretola/Pievese del 12.12.1999, Pievese/Perugia Giovane del 18.12.1999, Castel Del Piano/Pievese dell’8.1.2000 e Pievese/Fratticciola Selvatica del 23.1.2000. Chiedeva, pertanto, la reclamante l’applicazione dell’art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva a carico della Società Pievese per tutte le gare alle quali aveva preso parte il calciatore Pelliccione. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 50 dell’8 giugno 2000, pur affermando che effettivamente il calciatore in questione aveva partecipato in posizione irregolare alle predette gare per i motivi indicati dalla Polisportiva Padule, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva. Propone appello la Polisportiva Padule deducendo l’erroneità dell’interpretazione data dalla Commissione Disciplinare alla norma posta a fondamento della sua decisione. L’appello è infondato, dovendosi condividere tale interpretazione. In base all’art. 37, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara vanno proposti “nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono”. Il Presidente Federale, con disposizioni adottate ai sensi dell’art. 18, comma secondo, dello Statuto Federale e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 73/A del 27.1.2000, ha ridotto i termini di impugnativa disciplinati dalla norma sopraindicata, per quanto concerne le ultime tre giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, a tre giorni. Il campionato di cui trattasi è terminato il 14.5.2000. Il termine per proporre i reclami di cui all’art. 37 citato scadeva pertanto il 17.5.2000 e tale termine deve intendersi sostitutivo di quello originariamente stabilito dall’art. 37, comma terzo, come termine ultimo per la proposizione dei reclami, in quanto relativo alle ultime tre giornate di gara. Il reclamo presentato dalla Polisportiva Pedule il 19.5.2000 alla Commissione Disciplinare era pertanto da dichiarare inammissibile non solo perché fuori termine, ma, anzitutto, in quanto l’U.S. Padule non era legittimata a proporre reclamo, a norma dell’art. 23, comma 2 C.G.S., in quanto terza. L’appello va dunque respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Padule di Gubbio (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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