F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 1 1 – APPELLO DELLA S.C.V. COMPRENSORIO PONTICELLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA SIBILLA/COMPRENSORIO PONTICELLI DEL 7.5.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 81 del 29.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 1 1 - APPELLO DELLA S.C.V. COMPRENSORIO PONTICELLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA SIBILLA/COMPRENSORIO PONTICELLI DEL 7.5.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 81 del 29.6.2000) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica veniva investito dal reclamo proposto dalla S.C.V. Comprensorio Ponticelli avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 1° grado in merito alla gara Sibilla/Comprensorio Ponticelli disputata il 7.5.2000; con delibera apparsa nel Comunicato Ufficiale n. 81 pubblicato il 29 giugno 2000 il reclamo veniva solo parzialmente accolto con la revoca dell’inibizione inflitta ad un dirigente della società, mentre restavano confermate tutte le altre sanzioni (perdita della gara col risultato di 0-2, ammenda alla società di L. 2.000.000, inibizioni e squalifiche a vari dirigenti e calciatori). La società S.C.V. Comprensorio Ponticelli ha impugnato la decisione deducendo in via preliminare la nullità del procedimento per violazione dell’art. 26 n. 6 C.G.S. e sviluppando nel merito motivi con richiesta di revoca o, in subordine, di riduzione delle punizioni inflitte ai tesserati. Rileva il Collegio che sussiste il vizio procedurale denunciato dall’appellante. Prima di adottare (il 26 giugno) la delibera impugnata, il Giudice Sportivo di 2° Grado ha proceduto il 5 e il 12 giugno all’audizione del Direttore di gara, che ha fornito chiarimenti sul rapporto, e lo stesso 12 giugno ha ascoltato il Presidente del Comprensorio Ponticelli. Peraltro non risulta dagli atti che la reclamante abbia preso visione dei supplementi di rapporto richiesti dall’organo disciplinare e forniti dall’Arbitro. Tale omissione, denunciata con specifico motivo di gravame, integra la violazione dell’art. 26 n. 6 C.G.S. che, nell’intento di assicurare alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, prescrive la messa a disposizione dei documenti ufficiali “ivi compresi i supplementi di rapporto”; tanto più ciò appariva doveroso ove si consideri che nei motivi di impugnazione della decisione del Giudice Sportivo di 1° grado era stato esplicitamente sollecitato un supplemento del rapporto arbitrale su circostanze specificamente indicate. Ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., la delibera impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso organo disciplinare per un nuovo e corretto esame del merito. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.C.V. Comprensorio Ponticelli di Ponticelli (Napoli), annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S. l’impugnata decisione, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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