F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.C. BOYS S. ANTIMO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BOYS S. ANTIMO/ROCCA DEL 19.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 2 2 - APPELLO DELL’A.C. BOYS S. ANTIMO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BOYS S. ANTIMO/ROCCA DEL 19.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 2 del 13.7.2000) L’Arbitro della gara Boys S. Antimo/Rocca, disputata il 9.3.2000 per il Campionato Allievi, terminata con la vittoria della squadra ospite per 4-3, riferiva nel suo rapporto che: - nell’intervallo tra il 1° e il 2° tempo, il dirigente della società Boys S. Antimo, Sig. Cusano Luigi, insieme al calciatore Pollasto Alberto della stessa società entravano nel suo spogliatoio, intimandogli a non segnalare sul referto l’espulsione del calciatore Ferro Luigi; - che, sempre durante l’intervallo, il calciatore Ferro, dopo averlo minacciato ed offeso, tentava di aggredirlo non riuscendovi; - che, a fine gara, i calciatori della società Boys S. Antimo, Vallefuoco Salvatore, Di Spirito Stefano, Ferro Luigi e Pollasto Alberto lo minacciavano gravemente; - che, per evitare di essere aggredito, si chiudeva nello spogliatoio, mentre da fuori veniva interrotto il flusso dell’acqua calda; - che i calciatori della società Boys S. Antimo, Vallefuoco Salvatore, Di Spirito Stefano, Ferro Luigi e Pollasto Alberto gli danneggiavano l’auto prendendola a calci e tagliando le gomme con un coltello; - che, infine, gli stessi calciatori lo attendevano fuori dallo stadio tentando nuovamente di aggredirlo. Il Giudice Sportivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica presso il Comitato Regionale Campania, esaminato il referto, con la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 6 aprile 2000, infliggeva al Sig. Cusano, dirigente della società Boys S. Antimo, l’inibizione fino a tutto il 31.12.2000, al calciatore Ferro la squalifica fino a tutto il 29.10.2001, ai calciatori Vallefuoco e Di Spirito la squalifica fino a tutto il 30.6.2001, al calciatore Pollasto la squalifica fino a tutto il 31.12.2001. Alla società Boys S. Antimo veniva inflitta l’ammenda di L. 500.000 oltre alla condanna al pagamento dei danni causati all’autovettura del Direttore di gara. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, adito dalla società Boys S. Antimo, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 13 luglio 2000, confermava la deliberazione impugnata. Propone appello in questa sede la società Boys S. Antimo, offrendo tutta un’altra versione dei fatti, in cui il Direttore di gara non è stato mai aggredito o minacciato, non vi è stato alcun danneggiamento all’auto. I calciatori si sarebbero allontanati dal campo di gioco tranquillamente in compagnia dei genitori. Questi si sarebbero anche scusati con il Direttore di gara per il comportamento non commendevole dei calciatori durante la gara. L’appello deve essere respinto. È noto, in quanto costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, che fonda sulla disposizione contenuta nell’art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare si fondano sui documenti ufficiali - primo fra tutti il rapporto dell’Arbitro - che hanno il valore di prova privilegiata per quanto concerne lo svolgimento dei fatti. Il referto arbitrale ha descritto con precisione il comportamento del dirigente e dei calciatori la società Boys S. Antimo e ha confermato la sua versione dei fatti nel supplemento di referto reso al Giudice Sportivo di 2° Grado di tal che non sussiste, contrariamente a quanto ha assunto l’appellante, alcuna contraddittorietà tra i due rapporti. Il reclamo, di conseguenza, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Boys S. Antimo di Sant’Antimo (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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