F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 1 1 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DEL XXIX TORNEO DELLE CONTRADE MADONNINA/LEON D’ORO DEL 18.7.2000 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 1
1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DEL XXIX TORNEO DELLE CONTRADE MADONNINA/LEON D’ORO DEL 18.7.2000
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 5 del 23 agosto 2000, in relazione alla gara Madonnina/Leon D’Oro del 18.7.2000, valida per il XXIX Torneo delle Contrade, infliggeva al calciatore Venturini Vitaliano, tesserato per il F.C. Orione, la sanzione della squalifica fino al 28.2.2001 per comportamento offensivo e violento nei confronti del Direttore di gara. Avverso tale decisione propone ricorso per revocazione il Venturini, deducendo a motivi che la società per il quale era tesserato, il F.C. Orione, non aveva presentato reclamo alla Commissione Disciplinare per dimenticanza e che la società per cui ora era tesserato, la Pol. Sesta Godano, del pari non aveva presentato reclamo per un disguido, ritenendo che lo stesso fosse stato presentato dalla prima società. Nel merito deduceva l’assoluta estraneità ai fatti addebitatigli. Il ricorso è inammissibile. I motivi addotti non rientrano infatti in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva e difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Venturini Vitaliano e dispone l’incameramento della tassa versata.
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