F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 3 3 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. ORIONE AVVERO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001 INFLITTA AL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 3
3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. ORIONE AVVERO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001 INFLITTA AL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 5 del 23 agosto 2000, in relazione alla gara Madonnina/Leon D’Oro del 18.7.2000, valida per il XXIX Torneo delle Contrade, infliggeva al calciatore Venturini Vitaliano, all’epoca tesserato per il F.C. Orione, la sanzione della squalifica fino al 28.2.2001, per comportamento offensivo e violento nei confronti del Direttore di gara. Avverso tale decisione propone ricorso per revocazione il F.C. Orione, deducendo a motivi che non aveva presentato tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare avendo erroneamente ritenuto che l’impugnazione dovesse essere proposta dalla nuova società che aveva tesserato il calciatore Venturini e cioè la Pol. Sesta Godano. Il ricorso è inammissibile. I motivi addotti non rientrano infatti in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva e difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal F.C. Orione di Ortonovo (La Spezia) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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