F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTENUOVO/ PROFIAMMA DEL 30.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitatore Regionale Umbria – Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 7 7 - APPELLO DELL’A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTENUOVO/ PROFIAMMA DEL 30.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitatore Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000) All’esito della gara Pontenuovo/Profiamma, disputata il 30.9.2000 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Umbria e terminata col punteggio di 2 a 0, l’Associazione Sportiva Profiamma proponeva rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Piampiano Moreno che risultava in posizione irregolare dovendo scontare una giornata residua di squalifica riportata nella Coppa Primavera, disputata dal predetto nella stagione sportiva 1999/2000 con l’A.C. Ospedalicchio. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 19 ottobre 2000, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Associazione Sportiva Profiamma, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro “a tavolino”. L’appello non ha fondamento. Ed invero il calciatore Piampiano Moreno, passato dall’A.C. Ospedalicchio all’A.S. Petrignano a far data dall’11.12.1999, osservava il turno di squalifica nella gara Torchiagina/Petrignano del 13.5.2000; in tale occasione, pur essendo indicato nella “distinta” quale riserva, non veniva infatti impiegato. Allorquando il calciatore passava alla Polisportiva Pontenuovo (7.9.2000) aveva quindi già scontata la residua sanzione. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Profiamma di San Giovanni Profiamma (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it