F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 11 11 – APPELLO DELLA SIG.RA ZUCARO GRAZIELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE MISSANELLI EDUARDO IN FAVORE DEL G.S. QUARTICCIOLO LAZIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 27/D – Riunione del 30.3.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 11 11 - APPELLO DELLA SIG.RA ZUCARO GRAZIELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE MISSANELLI EDUARDO IN FAVORE DEL G.S. QUARTICCIOLO LAZIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 30.3.2000) La Commissione Tesseramenti nella riunione del 30 marzo 2000 rigettava il reclamo della Signora Zucaro Graziella, la quale aveva chiesto l’annullamento del tesseramento del figlio minore Missanelli Eduardo in favore del G.S. Quarticciolo Lazio deducendo l’apocrifia della propria sottoscrizione sulla relativa richiesta di tesseramento (n. 078955) del 1° settembre 1999. Attraverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27/D - Riunione del 30 marzo 2000, la Sig.ra Zucaro Graziella ha inoltrato reclamo a questa Commissione d’Appello Federale, insistendo nella richiesta di annullamento del suddetto tesseramento del figlio minorenne. Si osserva che l’appello proposto è inammissibile. La patria potestà consiste nel dovere di sostituzione in tutti gli atti dichiarativi del minore e comprende quelli a lui utili e che egli compirebbe se fosse capace. In ossequio a tale principio il Legislatore Sportivo ha disposto che la richiesta di tesseramento in favore del minore debba essere sottoscritta dall’esercente la “potestà genitoriale” ed è ius receptum che nel caso in esame tale potestà venga esercitata da entrambi i genitori. In conseguenza di tale interpretazione anche la nullità dell’atto deve essere impugnata da entrambi i genitori, i quali devono concordemente esprimere la volontà di inficiare l’atto ed ottenere, quindi, la nullità del tesseramento del figlio minore. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla Sig.ra Zucaro Graziella ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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