F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 18 18 – APPELLO DEL CALCIATORE VASSALLO LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO DAL CAGLIARI CALCIO AL G.S. ASSEMINI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 32/C – Riunione del 25.5.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 18 18 - APPELLO DEL CALCIATORE VASSALLO LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO DAL CAGLIARI CALCIO AL G.S. ASSEMINI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/C - Riunione del 25.5.2000) Il calciatore Luca Vassallo ha proposto appello avverso la delibera di cui al C.U. n. 32/D - Riunione del 25.5.2000, con la quale la Commissione Tesseramenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal suddetto calciatore Luca Vassallo relativo alla richiesta di essere svincolato previa dichiarazione di nullità dalla lista n. 115242 del 30.9.1997 con la quale era stato disposto il trasferimento del calciatore stesso della Società Cagliari Calcio al G.S. Assemini. Giova subito rilevare che la Commissione Tesseramenti non è entrata nel merito per avere rilevato l’esistenza di una causa di inammissibilità del gravame. Ed infatti, come si è precisato, la lista di trasferimento oggetto del reclamo è datata 30.9.1997; sicché l’impugnazione proposta semplicemente il 21.3.2000 è stata effettuata abbondantemente oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 100 n. 5 delle N.O.I.F.. Questa Commissione non può che prendere atto dell’esistenza della causa di inammissibilità per tardività del succitato reclamo e conseguentemente deve rigettare l’appello proposto dall’interessato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Vassallo Luca ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it