F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 5 5 – APPELLO DEL CALCIATORE DE AGOSTINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.10.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE-PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE MEDESIMO E DEL CALCIO FORLÌ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 110 del 15.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 5 5 - APPELLO DEL CALCIATORE DE AGOSTINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.10.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE-PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE MEDESIMO E DEL CALCIO FORLÌ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 110 del 15.6.2000) Il Vice-Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti il calciatore De Agostani Stefano e la Società Forlì Calcio per rispondere, il primo della violazione dell’art. 1 C.G.S. e la seconda della violazione degli artt. 1 e 7 C.G.S., in relazione alla utilizzazione, in posizione irregolare, del calciatore in n. 12 gare ufficiali. La Commissione Disciplinare rilevava come il calciatore avesse partecipato irregolarmente alle gare e deliberava, quindi, di condannare la Società alla penalizzazione di 21 punti da scontarsi nel campionato 1999/2000, oltre all’ammenda di L. 3.000.000 ed il calciatore alla squalifica fino al 15.10.2000 (Com. Uff. n. 110 del 15 giugno 2000). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore De Agostani Stefano chiedendo l’annullamento o la riforma del provvedimento impugnato. L’appello è infondato. Il reclamante, infatti, motiva il proprio ricorso adducendo che, nel caso in esame, si sarebbe accertato solo un errore materiale commesso nel redigere gli atti relativi al proprio trasferimento e che, pertanto, non ricorrerebbero gli estremi per l’applicazione dell’art. 1 C.G.S. Al riguardo si osserva come la materia contrattuale in tema di tesseramenti sia rigidamente disciplinata dalle previsioni regolamentari. In tale settore non è tollerata, dunque, l’atipicità delle forme e vanno osservati i termini e gli adempimenti previsti. Questa Commissione ha più volte affermato che anche l’eventuale buona fede non equivale ad assenza di colpa, né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità. Il ricorrente ha partecipato a ben dodici gare ufficiali in posizione irregolare, senza farsi carico di verificare la propria situazione, assumendo di aver sottoscritto documenti “in bianco”,o, comunque, erroneamente compilati, mentre era suo onere verificarne la corretta compilazione. Tale comportamento non appare “conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale” richiesti ai tesserati. Quanto alla congruità della sanzione, nel caso di specie appare quella della squalifica già irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore De Agostini Stefano e dispone l’incameramento della tassa versata.
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