F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 11 11 – APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 50.000.000 INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA FERMANA/SAMPDORIA DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 6 del 14.7.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 11 11 - APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 50.000.000 INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA FERMANA/SAMPDORIA DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 14.7.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 469 del 5 giugno 2000, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, alla stregua delle risultanze degli atti ufficiali concernenti la gara Fermana/Sampdoria, disputata il 4.6.2000 per il Campionato di Serie B, infliggeva alla Fermana Calcio la squalifica del campo per una giornata e l’ammenda di L. 50.000.000, per ripetuti atti di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara, dopo abusivo ingresso in campo da parte dei sostenitori di quella squadra. Avverso tale delibera la Fermana Calcio reclamava dinanzi alla competente Commissione Disciplinare che, con decisione riportata nel C.U. n. 6 del 14 luglio 2000, la confermava, rilevando la gravità dei comportamenti dei sostenitori locali, che avevano lanciato in campo bottigliette d’acqua piene e vuote (una colpiva un Assistente arbitrale) e che, in numero di circa duecento, erano entrati nel recinto di gioco e, al termine della gara, avevano colpito con un pugno e un calcio l’Arbitro, raggiunto anche da due sputi e fatto segno di volgari ingiurie; avevano, poi, spinto un Assistente contro la porta dello spogliatoio, provocandogli intenso dolore in più parti della persona. Osservava poi la Commissione Disciplinare che la tesi difensiva volta a sminuire la rilevanza dei fatti era rimasta priva di riscontri, così come infondata appariva la richiesta istruttoria di acquisire ulteriori atti ufficiali, dei quali non era provata l’esistenza. Si appella ora a questa Commissione la medesima società, che lamenta l’eccessività della punizione, l’inapplicabilità della duplice sanzione (non versandosi qui nell’ipotesi dell’art. 6 ter comma 3 C.G.S.), l’errata valutazione dei fatti, la mancanza di uniformità delle emergenze degli atti ufficiali (fra i quali si sarebbero dovuti esaminare i referti del quarto Arbitro e del Commissario di campo); chiede, quindi, l’espletamento di ulteriore attività istruttoria e la riduzione della sanzione inflitta. L’appello è infondato. Intanto, deve la C.A.F. rilevare l’inconcludenza della richiesta istruttoria, dal momento che gli Ufficiali di gara vittime dei sopra descritti atti di violenza, li hanno chiaramente riferiti, mentre eventuali difformità ravvisabili negli atti indicati dall’appellante (che peraltro la delibera impugnata afferma non esistere) cederebbero dinanzi ai rapporti già acquisiti. Questi ultimi, ognuno per la sua parte, confermano senza alcun dubbio la serie di violenze esercitate dai sostenitori della Fermana Calcio ai danni dell’Arbitro e di un suo Assistente; né la delibera impugnata ha travisato i fatti così come riferiti. È evidente che, stante la gravità dei medesimi, giustamente è stata applicata la duplice sanzione (perfettamente adeguata all’entità degli incidenti) stabilita dall’art. 6 ter che, come norma speciale rispetto all’art. 6 C.G.S. (che introduce il principio generale della responsabilità oggettiva), sanziona i fatti di indubbia gravità, quali quelli qui esaminati. La decisione impugnata deve essere integralmente confermata. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della relativa stessa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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