F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 2 2 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE GALLO ANDREA RINALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.3.2004 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA PETTORUTO/SPEZZANO SCALO DEL 3.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Rossano – Com. Uff. n. 30 dell’11.3.1999)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 2 2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE GALLO ANDREA RINALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.3.2004 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA PETTORUTO/SPEZZANO SCALO DEL 3.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Rossano - Com. Uff. n. 30 dell’11.3.1999) Il calciatore Gallo Andrea Rinaldo ha presentato, dinanzi a questa Commissione di Appello Federale, in data 22.11.2000, ricorso per revocazione avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 2.3.2004 dal Giudice di primo grado, con la delibera di cui in epigrafe. Il ricorrente sostiene che la delibera del Giudice Sportivo è fondata su un errore di fatto; il calciatore Andrea Rinaldo Gallo afferma, infatti, di non aver partecipato alla gara Pettoruto/Spezzano Scalo del 3.3.1999, con riferimento alla quale, sulla base degli atti ufficiali, è stata decisa dal Giudice di primo grado la squalifica nei suoi confronti. Il ricorso per revocazione è inammissibile non ricorrendo alcuna delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 28 C.G.S.. Le motivazioni e le prove concernenti l’errore di fatto invocato dal ricorrente (che non appaiono comunque corredate da nessun sostegno oggettivo nel ricorso in esame) avrebbero dovuto, comunque, essere prospettate, per la valutazioni e decisioni appropriate, nella sede competente del giudizio di secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal Sig. Gallo Andrea Rinaldo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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