F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.P. APPIGNANESE C. 85 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APPIGNANESE 85/BORGO SOLESTÀ DEL 30.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 18 del 16.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 3 3 - APPELLO DELL’A.P. APPIGNANESE C. 85 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APPIGNANESE 85/BORGO SOLESTÀ DEL 30.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 18 del 16.11.2000) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Appignanese 85/Borgo Solestà disputatasi il 30.9.2000 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone H, adottava i provvedimenti: della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, ai sensi dell’art. 7 comma 1 C.G.S., alla Pol. Borgo Solestà; della squalifica per una giornata di gara del calciatore Caioni Mauro e di confermare la squalifica già irrogata al calciatore Fiori Marco (Com. Uff. n. 13 del 19 ottobre 2000). Nel corso della gara, infatti, (all’11° del secondo tempo) dopo la segnatura di una rete da parte della Società ospitante, l’Arbitro “veniva assalito alle spalle da alcuni giocatori del Borgo Solestà che lo spingevano e lo facevano cadere a terra. In tale frangente il direttore di gara riceveva un calcio al ginocchio destro che gli procurava una leggera ferita a livello epidermico. A causa di tale accadimento l’arbitro non trovandosi più nelle condizioni psicologiche idonee a proseguire la gara, anche in considerazione dell’atteggiamento aggressivo ed intimidatorio dei calciatori della Società Borgo Solestà, decideva di prendere la via degli spogliatoi e di sospendere definitivamente la gara”. Avverso tale decisione proponeva reclamo la Pol. Borgo Solestà, chiedendo la revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e la ripetizione della stessa. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 18 del 16 novembre 2000, accoglieva il reclamo, annullava la predetta decisione del Giudice Sportivo e disponeva la ripetizione della gara. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la Pol. Appignanese C. 85 chiedendone l’annullamento ed il ripristino delle punizioni sportive irrogate dal Giudice Sportivo. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. L’art. 64 delle N.O.I.F. prevede, infatti, al numero 2) che l’Arbitro abbia il potere discrezionale di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio...”. Il referto arbitrale della gara, che ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo, testimonia di tale percezione arbitrale nel caso di specie. La società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara ed appare evidente che, conseguentemente, l’Arbitro non ha potuto espletare le attività la cui mancata realizzazione gli è stata contestata (assunzione di provvedimenti nei confronti dei calciatori, triplice fischio ecc.). Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Appignanese C. 85 di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), annullando l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristinando quella del Giudice Sportivo che assegnava, tra l’altro, gara vinta dalla società appellante con il risultato di 2 a 0. Ordina restituirsi la tassa versata.
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