F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 2 2 – APPELLO DELLA S.C. N.P.C. ’93 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIACOMO/N.P.C. ’93 DELL’1.11.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 15 del 16.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 2 2 - APPELLO DELLA S.C. N.P.C. ’93 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIACOMO/N.P.C. ’93 DELL’1.11.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 16.11.2000) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15 del 16 novembre 2000, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara San Giacomo/S.C. N.P.C. ’93 dell’1.11.2000, valida per il Campionato Allievi Regionale, rigettava il reclamo proposto dalla Scuola Calcio N.P.C. ’93 per posizione irregolare del calciatore La Fratta Roberto, tesserato per l’A.S. San Giacomo. Avverso tale decisione propone appello la S.C. N.P.C. ’93, deducendo che il calciatore La Fratta, squalificato per una giornata dopo la finale di Coppa Primavera “Spagnuolo-Albino” disputatasi nella stagione passata, non aveva ancora scontato la squalifica nella stagione 2000/2001, in quanto era sempre stato indicato nella distinta dei giocatori nelle gare ufficiali del Campionato Allievi e, in particolare, nella gara San Leucio/San Giacomo, pur non avendo preso parte alle gare stesse. Il reclamo è infondato. Il calciatore La Fratta, alla data dell’1.11.2000, in occasione della gara San Giacomo/N.P.C. ’93, aveva già scontato la giornata di squalifica inflittagli nella precedente stagione con C.U. n. 36 del 20.4.2000. Come risulta dagli atti ufficiali, il calciatore, pur inserito in distinta, non è stato mai utilizzato nelle gare del Campionato Allievi della corrente stagione e, specificatamente nella gara del 15.10.2000 tra la S.C. San Leucio e l’A.S. San Giacomo. La semplice indicazione di tale calciatore nella distinta presentata all’Arbitro, non seguita da una effettiva utilizzazione, non può avere alcuna incidenza, né sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, né sotto il profilo soggettivo, con riguardo alla posizione del calciatore. Questi, non essendo stato utilizzato nel corso della partita, anche se indicato in distinta dal responsabile della sua squadra, assume una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l’Ordinamento sportivo. Nel caso in specie, pertanto, trovandosi il calciatore in posizione regolare in occasione della gara oggetto del reclamo, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 7, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.C. N.P.C. ’93 di Portocannone (Campobasso) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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