F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’U.S. MIGGIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.2.2002 INFLITTA AL CALCIATORE ARGHIRÒ FLAVIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 19 del 17.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 5 5 - APPELLO DELL’U.S. MIGGIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.2.2002 INFLITTA AL CALCIATORE ARGHIRÒ FLAVIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 17.12.2000) L’Unione Sportiva Miggiano ha proposto rituale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al C.U. n. 19 del 7 dicembre 2000, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la squalifica fino al 12.2.2002 inflitta dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 15 del 16 novembre 2000) al calciatore Arghirò Flavio per comportamento gravemente ingiurioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro della gara Picchi Specchia/Miggiano del 12.11.2000. Sostiene la società reclamante che le condotte illecite poste in essere dal citato calciatore (strattonamento, frasi ingiuriose e sputo) sarebbero state commesse in unico contesto, senza soluzione di continuità e senza arrecare danni all’arbitro e, pertanto, la sanzione inflitta appare eccessiva. L’appello non merita accoglimento. Risulta infatti dal referto arbitrale che l’Arghirò dopo aver afferrato e strattonato per la maglietta il Direttore di gara ed avergli gridato frasi gravemente ingiuriose, lo raggiungeva “in pieno viso” con uno sputo. Quindi oltre alla reiterazione delle azioni offensive, va tenuto conto del valore profondamente lesivo della dignità dell’arbitro contenuto nello spregevole gesto dello sputo sul viso, a fronte dei quali gesti la sanzione inflitta appare del tutto congrua e per nulla eccessiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Miggiano di Miggiano (Lecce) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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