F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 3 3 – APPELLO DELLA A.C. VIRTUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS/COMPRENSORIO LAZZARO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 54 del 12.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 3 3 - APPELLO DELLA A.C. VIRTUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS/COMPRENSORIO LAZZARO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 54 del 12.12.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 54 dell’11 dicembre 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo in merito al reclamo sporto dal C.S. Comprensorio Lazzaro avverso la regolarità della gara Virtus/Comprensorio Lazzaro, disputata il 24.9.2000 per il Campionato di Promozione, avendo accertato che vi aveva partecipato il calciatore Claudio Greco in posizione irregolare, irrogava a carico della A.C. Virtus la punizione sportiva della perdita della gara. Rilevava, infatti, la Commissione Disciplinare che il Greco aveva riportato, nella precedente stagione sportiva, la squalifica per una gara afferente il Campionato Juniores e per un’altra gara relativamente al Campionato di 1ª Categoria; la prima squalifica era stata scontata in gara del Campionato dilettantistico, mentre restava da scontare la seconda, che il Greco non aveva espiato, partecipando a tutte le gare di Campionato con la squadra cui nel frattempo si era trasferito. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l’A.C. Virtus sostenendo che in effetti il Greco aveva scontato entrambe le giornate di squalifica, una nella precedente stagione e in particolare quella della quale dava atto la stessa decisione impugnata e che aveva formato oggetto di reclamo da parte del C.S. Comprensorio Lazzaro. Ne chiedeva, pertanto, l’annullamento.L’appello è infondato, ancorché la motivazione della delibera impugnata debba essere rettificata. Nella gara Virtus/Comprensorio Lazzaro, il Greco era sicuramente in posizione irregolare, in quanto squalificato, ma per ragioni diametralmente opposte a quelle indicate dalla Commissione Disciplinare. È regola generale, fissata dall’art. 12 comma 3 C.G.S., che il calciatore squalificato debba scontare la punizione nelle gare ufficiali della “squadra” per la quale giocava quando era stato punito: nel caso del Greco, la squalifica riportata nel Campionato Juniores avrebbe dovuto dunque essere scontata in gara di tale manifestazione - il che non è avvenuto; è altresì evidente che la punizione non poteva essere espiata in gara di altro Campionato (ovvero, quello di 1ª Categoria) cui partecipava la prima squadra della società per la quale il Greco era all’epoca tesserato. Avendo il calciatore nel frattempo cambiato società, la squalifica di cui sopra avrebbe dovuto essere scontata, secondo il comma 6, ultima ipotesi, del citato art. 12, in gara disputata dalla “prima squadra” della nuova società di appartenenza - e questo non è avvenuto. Quindi, dando per regolarmente scontata nella stagione precedente la giornata di squalifica relativa al Campionato di 1ª Categoria, il Greco avrebbe dovuto scontare quella del Campionato Juniores con la prima squadra dell’A.C. Virtus. Non essendo ciò avvenuto (come pacificamente emerge dalla delibera impugnata) deve confermarsi la sanzione ex art. 7 C.G.S. a carico dell’attuale appellante. L’appello va dunque respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Virtus di Rizziconi (Reggio Calabria) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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