F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 3,4 3 – APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GENNARO/REAL ROCCA ’96 DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000) 4 – APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESINALI CALCIO/SAN GENNARO DELL’11.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 3,4 3 - APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GENNARO/REAL ROCCA ’96 DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000) 4 - APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESINALI CALCIO/SAN GENNARO DELL’11.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 21 dicembre 2000, infliggeva alla Società San Gennaro la sanzione della perdita delle gare San Gennaro/Real Rocca del 5.11.2000 e Cesinali Calcio/San Gennaro dell’11.11.2000, valide per il Campionato di 1ª Categoria, Girone E, ai sensi dell’art. 7 C.G.S., per irregolare partecipazione del calciatore Addeo Giuseppe, colpito da squalifica per due giornate, residuate dal Campionato dell’annata precedente. Avverso tale decisione propone appello, con distinti reclami, la S.S.C. San Gennaro deducendo a motivi che il calciatore Addeo aveva già scontato le due giornate di squalifica non partecipando alle precedenti gare del 29.10 e dell’1.11.2000, chiedendo quindi l’annullamento della decisione e il ripristino del risultato acquisito sul campo. Preliminarmente la C.A.F. dispone la riunione dei reclami per connessione oggettiva. I reclami sono fondati e vanno accolti. Il calciatore Addeo Giuseppe nell’ultima giornata del campionato scorso, allorché militava in altra squadra, l’A.C. Baiano, è stato squalificato per due giornate, da scontarsi nel campionato 2000/2001. Come risulta dagli atti, con la squadra del San Gennaro non ha partecipato, nel Campionato Regionale di 1ª Categoria, alle gare San Gennaro/Sirignano del 29.10.2000 e Aeclanum/San Gennaro dell’1.11.2000 (recupero della gara in data 21.10.2000 sospesa per infortunio dell’arbitro). Alle date del 5.11 e 11.11.2000 il calciatore Addeo aveva scontato le due giornate di squalifica a suo carico e deve pertanto ritenersi regolare la sua partecipazione alle gare San Gennaro/Real Rocca e Cesinali Calcio/San Gennaro. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla S.S.C. San Gennaro di San Gennaro Vesuviano (Napoli), così decide: - annulla le impugnate delibere, ripristinando i risultati acquisiti in campo nelle suindicate gare: 5.11.2000 San Gennaro/Real Rocca 1-0; 11.11.2000 Cesinali Calcio/San Gennaro 0-0; ordina restituirsi le tasse versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it