F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’U.S. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GELBISON/CASALVELINO DEL 6.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 5 5 - APPELLO DELL’U.S. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GELBISON/CASALVELINO DEL 6.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000) All’esito della gara Gelbison/Casalvelino del 6 novembre 2000, disputata nell’ambito del Campionato Juniores del Comitato Regionale Campania e terminata con il punteggio di 2 a 2, la Casalvelino proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria erano stati schierati i calciatori Barbaro Andrea, Castello Federico, Orecchio Francesco, Tangredi Toribio, Palladino Marco, Nigro Giovanni, Crisquolo Egidio e Tortora Fabio, in posizione irregolare, in quanto non tesserati per la Polisportiva Gelbison, e chiedendo che, ai sensi dell’art. 7 comma 5 C.G.S., fosse inflitta alla Polisportiva Gelbison la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. La Commissione Disciplinare deliberava, ai sensi dell’art. 23, n. 6 C.G.S., inammissibile il reclamo perché redatto senza motivazione ed in forma generica (Com. Uff. n. 44 del 21 dicembre 2000). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l’U.S. Casal Velino, chiedendo l’annullamento o la riforma del provvedimento impugnato. L’appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Occorre, infatti, rilevare in via preliminare che, ai sensi dell’art. 27, quinto comma, C.G.S. “la C.A.F.... se ritiene insussistente la inammissibilità... dichiarata dall’organo di prima o di seconda istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo disciplinare che ha emesso la decisione per un nuovo esame del merito...”. Nel caso di specie non sembrano sussistere i motivi di inammissibilità rilevati dalla Commissione Disciplinare in quanto nel reclamo venivano indicati la gara cui si faceva riferimento, i calciatori interessati e le motivazioni della loro posizione irregolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U. S. Casalvelino di Casal Velino (SA), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 27, n. 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con rinvio degli atti alla suddetta Commissione per l’esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata.
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