F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’U.S. CAMARO 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMARO/BELPASSO DEL 12.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 6 6 - APPELLO DELL’U.S. CAMARO 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMARO/BELPASSO DEL 12.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001) L’arbitro della gara Camaro/Belpasso (Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia), disputata a Messina il 12.11.2000 e chiusasi sul risultato di 2-2, riferiva che nell’intervallo tra i due tempi il dirigente accompagnatore della società Camaro, il quale era stato espulso dal campo, si introduceva di forza nello spogliatoio e quindi, spalleggiato da altre persone non identificate, aggrediva uno degli assistenti afferrandolo alla gola tanto da provocargli ecchimosi al collo e temporanea difficoltà respiratoria; in conseguenza di ciò l’assistente non era in grado di riprendere le sue funzioni, sicché l’arbitro sostituiva gli assistenti ufficiali con altri di parte segnalati dalle due squadre. Il Giudice Sportivo rigettava il reclamo proposto dalla società Belpasso che chiedeva l’assegnazione della vittoria “a tavolino”, ma la decisione veniva ribaltata dalla Commissione Disciplinare che deliberava di infliggere alla U.S. Camaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro questa statuizione l’U.S. Camaro ha avanzato appello chiedendo la conferma del risultato conseguito in campo e in subordine la ripetizione dell’incontro. Il gravame non può trovare accoglimento e la decisione della Commissione Disciplinare, sorretta da motivazione condivisa da questo Collegio, va pertanto confermata. Come è stato osservato dai primi giudici, l’utilizzo degli Assistenti di parte è consentito, oltre il caso di assenza di quelli ufficiali, quando uno di questi non possa continuare ad espletare il proprio compito “a causa di malessere ad infortunio”. Peraltro nella fattispecie non si è trattato di “malessere” o “infortunio” dipendenti da cause naturali o eventi accidentali; l’Assistente si è trovato nella impossibilità di assolvere la funzione assegnatagli in conseguenza dell’aggressione subita ad opera di un tesserato dell’U.S. Camaro, del cui operato la società è quindi chiamata a rispondere, con le conseguenze previste dall’art. 7 n. 1 C.G.S.. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Camaro 1969 di Messina e dispone l’incameramento della tassa versata.
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