F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 3 3 – APPELLO DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LESSOLORANZESE/PONT DONNAZ DEL 3.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 26 del 18.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 3 3 - APPELLO DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LESSOLORANZESE/PONT DONNAZ DEL 3.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 26 del 18.1.2001) Il F.C. Lessoloranzese si appella a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta (C.U. n. 26 del 18 gennaio 2001 che rigettava il reclamo proposto avverso la gara Lessoloranzese/ Pont Donnaz, disputata il 3.12.2000 per il Campionato di 2ª Categoria. Rileva preliminarmente la C.A.F. che detto reclamo (che avrebbe dovuto essere presentato entro 15 giorni dallo svolgimento della gara in questione, ai sensi dell’art. 37 comma 3 C.G.S.) era tardivo, in quanto spedito il 19.12.2000, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine. Deve dunque annullarsi senza rinvio detta decisione, che è entrata nel merito senza rilevare la causa di inammissibilità sopra indicata (art. 27 comma 5 C.G.S.). La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull’appello come sopra proposto dal F.C. Lessoloranzese di Lessolo (Torino), annulla senza rinvio, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per inammissibilità del reclamo del F.C. Lessoloranzese dinanzi alla Commissione Disciplinare perché presentato fuori termine. Dispone l’incameramento della tassa versata.
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