F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 4 4 – APPELLO DEL CALCIATORE CROCE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 49 del 18.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 4 4 - APPELLO DEL CALCIATORE CROCE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 49 del 18.1.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito dell’esame degli atti ufficiali relativi alla gara Real Grottaferrata/Corviale Amor, disputata il 10 dicembre 2000 per il Campionato di 1ª Categoria, Girone “E”, irrogava al calciatore Alessio Croce, della A.S. Real Grottaferrata la squalifica a tutto il 30 giugno 2003, perché detto calciatore, espulso nel corso della predetta gara per doppia ammonizione, “alla notifica del provvedimento colpiva l’arbitro ad una gamba, senza conseguenze” (Comunicato Ufficiale n. 40 del 14 dicembre 2000). Avverso tale decisione l’A.S. Real Grottaferrata proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare. L’organo adito riduceva la squalifica dal 30 giugno 2003 al 31 marzo 2002 sul rilievo che dall’atto di violenza il Direttore di gara non aveva subito ulteriori conseguenze (Comunicato Ufficiale n. 49 del 18 gennaio 2001). L’A.S. Real Grottaferrata propone appello in questa sede chiedendo una ulteriore riduzione della sanzione. Ritiene la C.A.F. che l’appello debba essere respinto. La sanzione, nella misura stabilita dalla Commissione Disciplinare, che ha ritenuto di dovere valutare gli elementi prospettati dalla società appellante e che questa prospetta nuovamente in questa sede (relativi alla giovane età del calciatore, alla circostanza che dal fatto violento non sono derivate ulteriori conseguenze fisiche per il Direttore di gara ed altri), appare adeguata al fatto contestato al calciatore Croce che non si rivela meritevole di ulteriori sconti. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Croce Alessio ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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