F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.C. TUSCAR AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TUSCAR/SERRE DEL 23.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.C. TUSCAR AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TUSCAR/SERRE DEL 23.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul C.U. n. 28 del 25 gennaio 2001, respingeva il reclamo proposto dalla Società Tuscar avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva inflitta alla stessa Società, in relazione alla gara Tuscar/Serre, valida per il Campionato di 1ª Categoria, l’ammenda di lire 150.000 “per danneggiamenti all’autovettura del D.G.”. Avverso tale decisione propone appello l’A.C. Tuscar deducendo che il giudizio non corrispondeva alla realtà dei fatti. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, nell’ambito della disciplina sportiva regionale della Lega Nazionale Dilettanti, non sono impugnabili le squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi e le sanzioni pecuniarie. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Tuscar di Arezzo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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