F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 6 6 – APPELLO DELLA POL. LIZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PIEPOLI ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 25.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 6 6 - APPELLO DELLA POL. LIZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PIEPOLI ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 25.1.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 23 dell’11 gennaio 2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia infliggeva al calciatore Angelo Piepoli la squalifica fino al 7.1.2004, per avere, nel corso della gara Lizzano/Toritto, disputata il 7.1.2001 per il Campionato di 1ª Categoria, colpito l’Arbitro, alle spalle, con uno schiaffo. Nell’interesse del proprio tesserato, la Pol. Lizzano reclamava avverso tale decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare, che, con la delibera riportata nel C.U. n. 25 del 25 gennaio 2001, riduceva la sanzione inflitta al 30.6.2003, rilevando che l’atto era stato di lieve entità e non aveva avuto conseguenze neppure dolorifiche. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la medesima società, che instava per una ulteriore riduzione della squalifica, attesa l’entità dell’episodio. L’appello è fondato: proprio alla stregua del referto arbitrale e dei dati di valutazione esposti nella delibera impugnata, ritiene la C.A.F. equa e congrua una sanzione di squalifica fino al 31.12.2002. Essendo l’appello accolto, va restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Lizzano di Lizzano (Taranto), riduce al 31.12.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Piepoli Angelo. Dispone restituirsi la tassa versata.
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