F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 4 4 – APPELLO DELLA A.S. ORCIATICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/MARINESE GARZELLA D.D.R. DEL 17.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 4 4 - APPELLO DELLA A.S. ORCIATICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/MARINESE GARZELLA D.D.R. DEL 17.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001) L’A.S. Orciatico proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla gara Orciatico/Marinese Garzella disputata per il Campionato di 2ª Categoria, Girone “E”, il 17 dicembre 2000 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 1-2. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Giovannetti Gabriele in posizione irregolare, in quanto detto calciatore era stato squalificato per due giornate di gara nella Coppa Provinciale di 3ª Categoria e non aveva scontato tale squalifica nella stagione 1999-2000 in quanto la società di appartenenza non si era qualificata per le fasi successive del torneo. L’A.S. Orciatico chiedeva, pertanto, che in applicazione dell’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, le venisse assegnata la vittoria a tavolino nella suddetta gara. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 25 dicembre 2001, respingeva il ricorso, rilevando che il calciatore non era stato utilizzato nelle prime due gare nella Coppa Toscana Marinese/Pro Livorno del 3 settembre 2000 e Pro Livorno/Marinese del 17 settembre 2000 e, pertanto, aveva scontato la squalifica. Propone appello l’A.S. Orciatico deducendo la erroneità della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare. L’appello è fondato. Ai sensi dell’art. 9, comma 9, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Il principio vale anche per la Coppa Regioni come la Coppa Toscana. Orbene, la gara della Coppa Provinciale di 3ª Categoria è “una gara diversa da quelle di Coppa Italia o di Coppa Regioni” e, pertanto, la squalifica inerente a gare di tale torneo non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, si riporta alla successiva stagione sportiva, ma, in base alla disposizione ora riportata, deve essere scontata o nella stessa Coppa Provinciale ovvero, se la società di appartenenza del calciatore non partecipa a tale coppa, nell’attività ufficiale che non può essere altra che quella della prima squadra. Il calciatore Giovannetti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, non ha scontato la squalifica nelle gare di Coppa Toscana ed era pertanto in posizione irregolare nella gara disputata il 17 dicembre 2000. L’appello, pertanto, deve essere accolto e deve infliggersi alla U.S. Marinese Garzella la punizione sportiva della perdita della gara ora indicata, in applicazione dell’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Orciatico di Lajatico (PIsa), annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’U.S. Marinese Garzella D.D.R. la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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